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Visita fiscale e fasce di reperibilità, a chi spetta l’esonero

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Le domande in merito alle fasce di reperibilità visita fiscale sono moltissime in questo periodo. I dubbi infatti nascono dal fatto che in alcuni casi esistono persone esonerate dal rispettare le fasce di reperibilità.

Fasce di reperibilità visita fiscale, a chi spetta l’esonero

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcuni casi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità visita fiscale, deve assentarsi, è giustificato solo se l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve assenza per compiere delle commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.

Visita fiscale 2020: come funziona

Per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

La visita fiscale, ribadiamo, può essere effettuata:
– su richiesta del datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS;
– su disposizione dell’INPS.
La richiesta può essere presentata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Durante le fasce orarie visita fiscale, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.

Nel caso in cui il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia.
Pertanto, il dipendente in malattia scuola, in questo caso il docente, dovrà dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.

Chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo con licenziamento con o senza preavviso.

Il medico, subito dopo l’effettuazione della visita ed utilizzando una specifica modalità telematica approntata dall’Inps, deve redigere il relativo verbale, che viene messo a disposizione del dipendente tramite un apposito servizio telematico; reso disponibile al datore di lavoro tramite un ambito dedicato del portale dell’Istituto previdenziale.

L’esito della visita, però, viene comunicato dal medico al dipendente seduta stante. E se quest’ultimo non concordi con la decisione assunta in merito dal medico, può contestarlo. Il medico, da parte sua, preso atto del dissenso espresso, invita il dipendente ad una successiva visita ambulatoriale, nel primo giorno utile.

 

 

 

Assenze malattia, le visite fiscali possono essere ripetitive