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Adeguamento degli organici di diritto dei docenti alle situazioni di fatto

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Con la circolare n. 19400 del 3 luglio 2015 il Miur ha fornito istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Si tratta di un adempimento di fondamentale importanza, perché preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.

I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009).

Le dotazioni organiche del personale docente sono state definite secondo le quantità determinate nell’anno scolastico 2011/2012. Ne consegue, pertanto, che l’organico adeguato alle situazioni di fatto a livello nazionale non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l’anno scolastico 2014/2015,incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’ a.s. 2015/2016.

Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione, e dovranno riguardare, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, situazioni sopraggiunte che si rivelino altrimenti ostative al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

A tale riguardo, gli U.s.r. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate. Inoltre, è fondamentale che i nulla-osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate e comunque la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

In particolare:

a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.

Quindi, i dirigenti scolastici, prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, dovranno comunicare agli uffici scolastici regionali, non oltre il giorno 11 luglio sia la variazione del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’ orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.

Non sono consentiti sdoppiamenti e/ o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.