Home Attualità Adeguamento degli stipendi e garanzie sulla mobilità alla base della mobilitazione, intervista...

Adeguamento degli stipendi e garanzie sulla mobilità alla base della mobilitazione, intervista a Pino Turi (Uil Scuola)

CONDIVIDI

Intervistiamo il segretario generale della UIL Scuola RUA Pino Turi dal 2018 alla guida del suo Sindacato. 
L’intervista arriva  in un  momento  topico che vede la Uil Scuola Rua molto critica nei confronti del governo per le insufficienti risorse destinate alla scuola e al suo personale anche in vista di un rinnovo contrattuale che si preannuncia  ancora una volta  come un contratto che conferma la stagnazione delle retribuzioni del personale scolastico e in particolare degli insegnanti. Di questo e di altro parliamo  con il segretario Turi.

Il sindacato Uil Scuola Rua è  molto critico sulla legge di Bilancio. Lei recentemente ha dichiarato che le risorse per il Contratto 2019/21 sono insufficienti. Ma la legge di Bilancio 2022 rimanda al prossimo contratto 2022/24, quindi non ha nulla a che fare con quello non ancora firmato. 
Può aiutarci a comprendere il suo pensiero?

Qui non si tratta di pensiero, ma della presa d’atto delle decisioni del Governo che con la legge di Bilancio finanzia le spese dell’anno successivo. E’ qualcosa di estremamente concreto.
Guardando i capitoli di bilancio che riguardano la scuola, chiunque capisce che non c’è nessuna volontà di spendere per la scuola. Gli elementi di novità come la riduzione degli alunni per alleggerire le classi numerose e l’introduzione dell’attività motoria nella scuola primaria sono rigorosamente a costo zero – anzi a costo negativo – nella misura in cui si sposta organico dalla scuola secondaria alla primaria e si pagano stipendi inferiori, pur avendo parità di condizioni. 
Una vera e propria discriminazione che perpetua l’attuale situazione che meriterebbe stipendi uguali per i diversi ordini e gradi di scuola, così come prevede la Costituzione. 
Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale la legge di Bilancio finanzia le risorse che saranno erogate nell’anno 2022 che, insieme con i capitoli degli altri anni finanziari, servirà a rinnovare il contratto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre prossimo (il rinnovo del contratto è per il triennio 2019-2021).

Quali sono i principali motivi dello stato di agitazione che ha spinto la UIL Scuola RUA  a non sedersi il 16 novembre  al tavolo della contrattazione integrativa per il rinnovo del contratto  triennale 22/25  relativa alla mobilità  del personale della scuola? 

Lo stato di agitazione è stato proclamato perché non ci sono risorse sufficienti per incrementare gli stipendi del personale della scuola che nella scala retributiva sono agli ultimi posti, sia in rapporto ai colleghi interni alla P.A. che in rapporto all’Europa. 
Per la contrattazione integrativa per la mobilità serve un chiarimento preliminare: un affidamento politico sulla volontà di far cadere i blocchi definiti per legge e che la contrattazione collettiva può far venire meno. In gergo giuridico si chiama: disapplicazione. 
Serve solo la volontà politica.
Chi dice che c’è una riserva di legge sbaglia. 
Lo strumento giuridico, quello dell’art 2, comma 2 del T.U. n. 165/01 è lo stesso che ha permesso di modificare la Legge 107/15 che come è noto, in ogni angolo di testo, dichiara costantemente l’inderogabilità della norma. Eppure è stata modificata contrattualmente.

Ultimamente e in particolare dopo lo sciopero contro la Buona Scuola (5 maggio 2015), l’adesione agli scioperi e alle manifestazioni è alquanto bassa. Non le sembra che si sia ridotta da parte del Sindacato la capacità di coinvolgimento dei lavoratori della scuola sia negli scioperi sia nelle varie forme di manifestazioni?

Non si tratta di capacità di coinvolgimento dei sindacati, quanto di sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Situazione che dovrebbe far preoccupare la politica, mentre, al contrario, complice anche la pandemia, tende ad invadere il campo della contrattazione e a dividere i lavoratori che pensano di sfogare la loro rabbia dalla scrivania di un computer.
Il valore politico dello sciopero generale resta. Basta pensare a ciò che è successo con la Buona Scuola: lo sciopero è stato tra i più partecipati di sempre. Ha dato i suoi risultati. Certo alcune decisioni sono arrivate in ritardo, alcuni aspetti sono stati modificati parzialmente. Ma la scuola si è fatta sentire. 
Non si può pensare che qualsiasi decisione può essere presa senza nessuna reazione. I lavoratori sapranno scegliere. Basta spiegare bene le ragioni dello sciopero e credere nella democrazia. 

Unità sindacale, come più volte ha ribadito, per la Uil Scuola RUA è  un valore. Vista l’attuale posizione del sindacato CISL Scuola per quanto riguarda lo stato di mobilitazione, è ancora possibile l’unità sindacale almeno tra i tre sindacati Confederali in vista della stagione contrattuale?

La divisione è sempre un errore da evitare e non deve ricadere sui lavoratori. 
Sono convinto che anche la CISL, di cui rispetto le sue posizioni, abbia gli stessi obiettivi della UIL Scuola Rua e dovrà trovare insieme con tutti i sindacati la via per potere rinnovare il miglior contratto possibile. Si tratta di scelte diverse, ma non dubito che le strategie siano identiche. 
Questa libertà di opinione, che è frutto dell’autonomia ed indipendenza dei singoli sindacati, rappresenta una garanzia di libertà di tutti i lavoratori a cui hanno fatto credere che non ci fossero differenze, ma un adeguamento omologante ai governi e agli schieramenti. 

Incursioni della Legge in materie da tempo contrattualizzate come la mobilità. La Legge 159/2019  e poi la Legge 106/2021 sottraggono al tavolo contrattuale non solo la mobilità per i neo immessi in ruolo dal 20/21, imponendo a loro un vincolo triennale nella sede di immissione in ruolo o in quella di trasferimento a partire dal  22/23. Ora si aprirà il Contratto Integrativo triennale, quali sono le prospettive per derogare dai vincoli?

La nostra risposta è la stessa e che riporteremo all’Aran, in sede di rinnovo del contratto: applicare l’art 2, comm2 del T.U. n. 165/01 che recita: (..) eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (…) possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva (…) da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.