Con l’emanazione del decreto 32 del 26 febbraio 2025, è stata introdotta la conferma del docente di sostegno, con contratto a tempo determinato, su richiesta della famiglia, al fine di garantire la continuità educativa e didattica per le alunne e gli alunni con disabilità certificata. Detta disposizione è stata recepita nella bozza dell’O.M. per il biennio 2026/2028 volta ad aggiornare e rinnovare le GPS e le GI per il conferimento delle supplenze.
Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia; valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, dopo aver sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e ne comunica l’esito all’ UST (Ufficio Scolastico Territoriale) competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
Il docente di sostegno ricevuta la comunicazione da parte del dirigente scolastico, qualora ricorrano le condizioni per la conferma, nel presentare la domanda finalizzata all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
L’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) competente, dopo aver proceduto alla nomina in ruolo dei docenti di sostegno in relazione ai posti autorizzati, verificato la disponibilità del posto e accertato il diritto alla nomina da parte del docente interessato, provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta sul posto assegnato l’anno precedente, dando comunicazione ufficiale nel proprio albo on line.
Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura di riconferma.
Hanno diritto alla riconferma i docenti:
• In possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
• Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni, abbiano svolto servizio su posto di sostegno, individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado;
• Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità individuati a seguito d’incapienza delle GPS di prima e seconda fascia;
• In servizio a tempo determinato nell’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni con supplenze su posti non vacanti ma disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche.