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Adozioni dei libri di testo, atto unilaterale dei dirigenti per la conferma

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Il Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020, all’art. 2 c. 4 lett. d, prevede che il Ministro possa definire con propria ordinanza “l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.

In proposito, oggi, 14 maggio, il Direttore generale della direzione ordinamenti scolastici, dott. Palermo, ha fornito una preventiva informazione alle OO.SS. in merito alla prossima ordinanza.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, l’ordinanza in via di emanazione dovrebbe prevedere il mantenimento dei libri di testo, evitando così tutte le attività ordinariamente connesse alla procedura di adozione dei libri di testo, come le visite dei rappresentanti presso gli edifici scolastici, le riunioni dei docenti che prendono visione dei volumi, la convocazione dei Collegi dei docenti per le necessarie deliberazioni.

L’ordinanza, mantenendo le prerogative degli organi collegiali, potrà prevedere entro l’8 giugno due diverse procedure:

  1. la conferma di tutti i testi attualmente in adozione mediante un atto unilaterale di natura dichiarativa da parte del dirigente scolastico;
  2. la nuova adozione, deliberata dal Collegio dei Docenti, per casi particolari quali le prime classi del secondo triennio degli istituti professionali che sono stati interessati dalla recente riforma o le classi di indirizzi di nuova istituzione o per la sostituzione dei testi che sono usciti fuori catalogo.

Le comunicazioni delle adozioni dovranno avvenire entro il 22 giugno 2020  tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it.

Nell’ordinanza saranno riportate altre disposizioni, così come riassunte dalla FLC CGIL:

  1. il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso
  2. le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico.
  3. I dirigenti scolastici dovranno richiedere ai centri di produzione specializzati la trascrizione e la stampa in braille dei testi scolastici necessari per gli alunni non vedenti o ipovedenti.

In merito all’ordinanza, il Sindacato ha sollevato in particolare una critica riguardo alla possibilità che l’amministrazione vorrebbe dare ai dirigenti scolastici di produrre un atto unilaterale per la conferma dei libri di testo, senza la delibera di ratifica da parte del Collegio dei docenti.

Non riteniamo – scrive FLC CGIL – assolutamente opportuno produrre ulteriore confusione e “velocizzazione” delle procedure collegiali, scavalcando democratiche modalità di conduzione delle scuole. Ci aspettiamo, ora che la Ministra consulti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il previsto parere e auspichiamo, quindi, una modifica della bozza dell’ordinanza in senso maggiormente rispettoso del ruolo degli Organi collegiali”.