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Affidamento diretto per i laboratori professionalizzanti, c’è il veto definitivo dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere del 23 gennaio 2026 (prot. n. 6696), in risposta alla richiesta di un parere, è tornata a fare chiarezza sulla gestione dei progetti complessi finanziati da fondi europei (come il PN FESR “Scuola e competenze” 2021-2027 FESR avviso prot. 88927 del 03/06/2025), con particolare riferimento alla realizzazione di laboratori scolastici articolati in più lotti funzionali. Nonostante l’archiviazione dell’istanza specifica per motivi procedurali, l’ANAC ha fornito indicazioni sostanziali che, integrate con la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 206159 del novembre 2025, definiscono chiaramente il perimetro della corretta procedura di affidamento.

Infatti, nel complesso panorama del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), la corretta qualificazione degli affidamenti per la realizzazione di progetti complessi (come i laboratori professionalizzanti), rappresenta una delle sfide operative più critiche per le stazioni appaltanti e le Scuole. Il recente parere dell’ANAC del 23 gennaio 2026 (prot. n. 6696), pur dichiarando l’archiviazione formale di un’istanza, ha ribadito principi fondamentali che condizionano la legittimità dell’intera procedura di gara, integrando quanto già espresso nel precedente parere n. 40/2023 e nelle indicazioni ministeriali.

Il nodo centrale riguarda l’applicazione degli articoli 14 e 58 del d.lgs. 36/2023, ovvero il delicato equilibrio tra l’obbligo di suddivisione in lotti funzionali e il divieto di frazionamento artificioso della spesa volto a eludere le soglie comunitarie.

Il principio di unitarietà dell’acquisizione

Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 14 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Secondo l’ANAC, qualora le forniture facciano parte di un unico progetto di acquisizione, la stazione appaltante ha l’obbligo di considerare l’importo complessivo stimato della totalità dei lotti per determinare la soglia di rilevanza comunitaria.

Sebbene la suddivisione in lotti sia generalmente incoraggiata dall’art. 58 del d. lgs 36/2023 per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, essa non deve mai tradursi in un frazionamento artificioso volto a eludere le procedure di gara più rigorose.

Nel dettaglio, l’ANAC chiarisce che la stazione appaltante non esercita una scelta discrezionale nel determinare l’importo a base di gara, ma adempie a un obbligo normativo necessario per individuare il corretto procedimento di gara.

Nel caso di specie dei progetti per laboratori scolastici di cui al PN FESR “Scuola e competenze” 2021-2027 FESR avviso prot. 88927 del 03/06/2025, anche se le forniture sono riconducibili a categorie merceologiche differenti (come arredi e attrezzature tecniche) e dotate di una propria autonomia funzionale, esse devono essere considerate come parte di un progetto di acquisizione unitario. Di conseguenza, se la somma dei lotti raggiunge o supera le soglie di rilevanza europea, le norme del Codice sulla “soglia” di riferimento devono applicarsi a ogni singolo lotto, indipendentemente dal valore individuale dello stesso.

Individuazione della procedura corretta

Un errore comune nelle stazioni appaltanti e nelle Scuole è il ricorso all’affidamento diretto basato sul valore del singolo lotto. Tuttavia, come ricordato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (nota n. 206159/2025), per progetti di laboratori avanzati l’intero ammontare delle risorse supera quasi sempre la soglia di euro 139.999,99.

Superata tale cifra, il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) diventa illegittimo. Il frazionamento della procedura in lotti separati non può essere utilizzato come espediente per evitare procedure negoziate o aperte; tale pratica è censurata come scelta di “comodo” che sottrae le commesse all’evidenza pubblica. La giurisprudenza e l’ANAC ricordano che la libertà di frazionare l’appalto deve comunque vedere i lotti come parti di una prestazione unitaria ai fini della soglia comunitaria.

Per agire in piena conformità normativa, le stazioni appaltanti e le Scuole devono seguire un iter rigoroso:

  • calcolo del valore stimato: il calcolo deve basarsi sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, includendo opzioni o rinnovi;
  • verifica della soglia per l’affidamento diretto: come ricordato dal Ministero dell’Istruzione, l’utilizzo di risorse che comporti il superamento di euro 139.999,99 rende illegittimo il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
  • scelta della procedura: superata la soglia dell’affidamento diretto, ma restando sotto la soglia comunitaria, la procedura corretta è la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.

Criteri di selezione negli “affidamenti negoziati”

Accertato che il valore unitario del progetto supera la soglia per l’affidamento diretto, la procedura corretta da seguire è la procedura negoziata senza bando (previa consultazione di almeno cinque operatori), salvo il superamento delle soglie europee che imporrebbe la gara aperta. In questa fase, le stazioni appaltanti e le scuole devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024, che impone regole stringenti per la selezione degli operatori da invitare, dove, l’individuazione degli operatori economici da invitare deve avvenire tramite indagini di mercato o elenchi:

  1. divieto di sorteggio: è espressamente vietato l’utilizzo del sorteggio o di metodi di estrazione casuale, salvo situazioni eccezionali e come extrema ratio e tra l’altro specificamente motivate in cui sia impossibile utilizzare altri metodi.
  2. criteri oggettivi e pertinenti: i criteri per ridurre il numero dei soggetti da invitare (stilando una graduatoria) devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’appalto, proporzionati e trasparenti. Esempi validi includono il fatturato specifico, l’importo dei servizi analoghi svolti o il numero di personale dipendente.
  3. “no” al criterio cronologico: il criterio dell’ordine di arrivo (cosiddetto click day) delle manifestazioni di interesse è equiparato al sorteggio e, pertanto, vietato poiché non garantisce obiettività e rischia di favorire fenomeni corruttivi.
  4. rispetto della rotazione: deve essere sempre escluso l’affidatario uscente in applicazione del principio di rotazione (art. 49 del Codice).

Raccomandazioni operative

Le amministrazioni e le scuole devono dotarsi di un apposito regolamento che disciplini le modalità di indagine di mercato e i criteri di scelta dei soggetti da invitare. È inoltre fondamentale che la determina/decisione a contrarre contenga una motivazione puntuale e stringenti sui criteri scelti e sulla verifica del rispetto della soglia unitaria per l’intero progetto.

Pertanto, il parere ANAC del 23 gennaio 2026, pur nel solco della continuità, funge da severo monito contro la parcellizzazione delle procedure d’acquisto, dove la procedura corretta non si deve limitare alla valutazione del singolo lotto, ma richiede al dirigente scolastico una visione d’insieme del progetto finanziato, assicurando che la somma dei lotti non superi surrettiziamente le soglie che imporrebbero procedure di evidenza pubblica più ampie garantendo trasparenza nella selezione degli operatori e rifuggendo da automatismi semplificatori che il quadro normativo intende definitivamente superare.

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