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Aggregazione scuole, in Basilicata, per mantenere il posto, spostamenti sino a 100 Km!

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Atteso che personalmente ritengo sia illogico e iniquo applicare in Basilicata o in altre piccole regioni attanagliate da problemi di spopolamento e denatalità, gli stessi numeri della Lombardia, e che i politici lucani non siano in grado di tutelare la propria realtà scolastica, nascondendosi dietro un “ce lo chiede il PNRR”, il recente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche è stato operato secondo il criterio del “Comune baricentro”, al chiaro fine di evitare “l’aggravio di disagio da parte del personale docente dovuto agli spostamenti nell’ambito dell’intero territorio provinciale” come si legge nella DGR di Basilicata n. 759 del 22/11/2023.

Il 5 gennaio 2024 sono state deliberate l’unione tra l’IPSEOA “Di Pasca” (sede di dirigenza) e l’IPSASR “G. Fortunato” plessi di Potenza e Lagopesole per la Città di Potenza e l’aggregazione tra l’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo (sede di dirigenza) e l’IPSASR “G. Fortunato” plesso di Sant’Arcangelo per l’area sud della Val D’Agri, dando luogo a due posizioni giuridiche ben distinte.

Senonché, con provvedimento del 1° marzo 2024, l’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza dell’USR Basilicata, nel fornire le indicazioni operative in ordine all’assegnazione della titolarità e all’individuazione dei perdenti posto – facendo riferimento all’art. 18 del CCNI sulla mobilità 2024/2025 – stabilisce che il personale docente di tutti gli istituti interessati dal dimensionamento scolastico confluirà in una graduatoria unica per singola classe di concorso o posto, di fatto chiamando in causa le tre scuole che distano tra loro più di 100 km.

Io e i miei colleghi del Carlo Levi riteniamo illegittimo il provvedimento dell’Ufficio III per la determinazione delle titolarità e l’individuazione dei perdenti posto in quanto:

  • riportando l’unione del Di Pasca con il Fortunato, plessi di Potenza e Lagopesole e l’aggregazione del plesso del Fortunato di Sant’Arcangelo all’IIS Carlo Levi di Sant’Arcangelo sotto un unico articolo, viene realizzata un’illogica commistione tra due posizioni giuridiche ben definite e distinte (come si evince anche dai codici meccanografici);
  • l’Ufficio III fa sì riferimento alla lettera C dell’art. 18 comma 1 del CCNI, ma OMETTE l’inciso “nello stesso comune”, che permette l’applicazione della norma pattizia solo ed esclusivamente a quegli Istituti che insistono sullo stesso territorio comunale;
  • applicando impropriamente la lett. C dell’art. 18 del CCNI e chiedendo ai dirigenti scolastici di redigere in accordo tra loro un’unica graduatoria interna, nella quale andranno a confluire i docenti titolari del “Di Pasca” di Potenza, del “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo e dell’ex “Giustino Fortunato”, l’Ufficio III dell’USR Basilicata pone in essere una grave e palese violazione del criterio regionale che ha ispirato il dimensionamento, giacché i docenti titolari del Carlo Levi potrebbero paradossalmente trovarsi nella condizione di doversi spostare su Potenza nel caso di incapienza dei posti.

E i sindacati in tutto ciò? Di sicuro non sono stati e non sono al fianco dei lavoratori, avendo avallato il provvedimento in oggetto; non escludiamo un ricorso al TAR e una disdetta sindacale di massa.

Filomena Pinca

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