Home I lettori ci scrivono Aggregazione spezzoni di lingua inglese e posto comune nella scuola primaria

Aggregazione spezzoni di lingua inglese e posto comune nella scuola primaria

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In seguito al passaggio di ruolo nella scuola primaria ho frequentato il corso linguistico comunicativo e metodologico didattico istituito dal Miur con D.P.R. n. 81/2009 per acquisire le necessarie competenze in lingua inglese infatti come recita il succitato D.P.R. richiamato dalle successive circolari ministeriali.

L’insegnamento della lingua inglese à affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali.

 Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati,insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente Ccnl. Premetto che la differenza tra un docente specialista e uno specializzato è unicamente sul tipo di posto che ricopre e non assolutamente sul tipo di competenze e preparazione.

Lo prova il fatto che ci sono docenti specializzati laureati in lingue che insegnano l’inglese solo nelle proprie classi congiuntamente ad altre discipline e docenti specialisti che hanno magari dato un esame di lingua alla facoltà di scienze della formazione primaria o superato la prova di lingua al concorso (sono tutte situazioni che sono capitate nella mia scuola pertanto posso affermare di parlare con cognizione di causa).

Voglio inoltre precisare che la mia preparazione da “specializzata” non si limita alla frequenza la corso ministeriale ma, solo per citare alcune competenze professionale acquisite in parte a mie spese, in parte grazie ai finanziamenti europei: corso Clil in Italia, corso Clil in Inghilterra; corso di lingua e civiltà in Inghilterra; corso di perfezionamento universitario in Didattica delle lingue moderne; Parternariato con due scuole (francese e inglese) lingua di comunicazione inglese.

Bene, stando al D.P.R. n. 81 e alle successive C.M. sugli organici, in una scuola prima si utilizzano tutti gli insegnanti specializzati, per coprire tutte le ore di inglese possibile, poi, se residuano ulteriori ore le stesse vengono affidate ad un docente specialista; se le predette ore sono almeno 18 si forma un posto intero se sono meno di 18 non costituiscono una cattedra completa, pertanto si nominerà un supplente solo per le ore necessarie.

Il docente titolare non perde automaticamente il posto, passa nella graduatoria degli insegnanti di posto comune conservando il suo punteggio, pertanto se in graduatoria ci sono insegnanti con punteggio inferiore sarà l’ultimo di questi a perdere il posto.

Per quanto riguarda i posti comuni invece la regola è leggermente diversa, infatti se in una scuola a tempo normale (solo mattina) poiché le ore di lezione degli alunni sono 27, ma ogni insegnante ha un orario di 22 ore, se avanzano almeno 12 ore queste vengono conteggiate come posto intero, se inferiori si assegnano solo le ore disponibili ad un supplente e il docente ultimo in graduatoria è perdente posto.

Questa la vicenda. Nella mia scuola, nel corrente anno scolastico, le ore di posto comune in avanzo erano 14, ma da alcuni anni il Miur decreta che per “risparmiare” se nella scuola vi sono due spezzoni ore di lingua inglese + ore di posto comune queste devono essere accorpate per formare un posto intero e così è stato fatto.

Il posto intero diventa un posto di lingua, pertanto il docente di lingua vede la sua cattedra “salva” e non passa sulla graduatoria di posto comune, dove sarebbe stato dichiarato perdente posto, in quanto con meno punteggio di tutti gli altri docenti. Io ho più punteggio e posso insegnare anche lingua inglese ed è previsto che tali posti “misti” siano affidati a docenti in possesso di formazione linguistica (senza distinzione tra specialista e specializzato) ma siccome c’è il docente di lingua (non ci fosse stato il posto sarebbe stato assegnato ad un docente in possesso dei titoli per l’insegnamento della lingua inglese, quindi anche alla sottoscritta) l’ufficio scolastico stabilisce che lui ha diritto perché ricopriva già tale posto. Io obietto: lui non ricopriva tale posto bensì un posto di lingua io ricoprivo tale posto esattamente quanto lui (essendo formato in parte da ore di posto comune e in parte da ore di lingua).

Io perdo il posto, le mie ore di inglese tornano nel “pacchetto” della scuola, sommate alle 14 ore rimaste precedentemente formano di nuovo un posto di lingua, il collega con 18 ore avrà di nuovo la cattedra completa di lingua e ci sarà di nuovo un posto in più.

Qual è il risparmio per le casse dello Stato? Infine, ho letto che diversi sindacati contestano l’assegnazione di ore di lingua in più classi ai docenti specializzati, in quanto si muterebbe la tipologia di posto; se invece ad una cattedra di lingua si accorpano ore di posto comune, non si muta la tipologia di posto? Come mai su questa vicenda tutti i sindacati tacciono?