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09.07.2026

Assegnazione provvisoria docenti, il neoassunto del PNRR 2 che ha conseguito abilitazione può fare domanda provinciale

Ci arriva una domanda da parte di un docente neoassunto 2025/2026, su posto comune, che ha conseguito, nel mese di giugno 2026, l’abilitazione nella classe di concorso del suo ruolo. Il docente era stato assunto l’1 settembre 2025 con un contratto a tempo determinato dalla graduatoria del concorso PNRR2 perchè privo di abilitazione, acquisendo comunque il diritto, a partire dall’1 settembre 2026, di un rinnovo del contratto con il passaggio da ruolo a tempo determinato a ruolo a tempo indeterminato, qualora avesse conseguito l’abilitazione. Il docente ci chiede se può fare domanda di assegnazione provvisoria provinciale 2026/2027 senza possedere alcuna deroga al vincolo di mobilità triennale che per i neoassunti 2025/2026 termina con l’anno scolastico 2027/2028.

Assegnazione provvisoria fase 40-ter

Per rispondere in modo circostanziato alla domanda posta dal docente entrato in ruolo a tempo determinato con il PNRR 2 e che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro giugno 2026, possiamo dire che l’Allegato 1 al CCNI mobilità annuale 2026/2027 e 2027/2028 al punto della fase 40-ter prende proprio in esame la procedura di assegnazione provvisoria su posto comune dei docenti non abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, a condizione che abbiano conseguito l’abilitazione.

Si rimanda ad un’attenta lettura del comma 16 dell’art.1 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, firmato proprio il 9 luglio 2026, dove si specifica che ai docenti non abilitati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 o negli anni scolastici del triennio di vigenza del presente contratto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, si applica il precedente comma 13. Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17 ( deroghe al vincolo della mobilità), anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica da parte del competente Ufficio territoriale del conseguimento dell’abilitazione. A tal fine, l’aspirante dovrà comunicare il conseguimento dell’abilitazione entro il termine individuato dall’Amministrazione per ciascun anno di vigenza del presente contratto, all’Ufficio territoriale di destinazione della domanda e a quello di appartenenza, ove non coincidenti, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), mediante dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità e redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti per l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;.
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

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