
Il CCNI sull’assegnazione provvisoria del personale ATA la cui sottoscrizione dovrebbe avvenire entro l’attuale settimana, riguarda oltre ai docenti anche il personale ATA e gli educatori.
Requisiti
Può fare domanda di assegnazione provvisoria il personale ATA che si trova in una delle seguenti condizioni:
• Personale ATA con contratto a tempo indeterminato;
• In possesso di titolarità su una sede (non in attesa di nomina definitiva);
• Non soggetto a vincoli di permanenza non derogabili.
Motivazioni
L’assegnazione provvisoria è una misura che consente al personale ATA di ruolo di chiedere un trasferimento temporaneo per un solo anno scolastico, per motivi familiari o personali; nello specifico per ricongiungimento familiare:
• Al coniuge, convivente, parte dell’unione civile;
• Ai figli minori o affidati con provvedimento giudiziario;
• Ai genitori non autosufficienti.
Inoltre può fare domanda il personale che si trova in gravi esigenze di salute, certificate da struttura sanitaria pubblica, o deve assistere un familiare disabile, ai sensi della Legge 104/92.
Tipologie di domande
Il personale ATA può richiedere l’assegnazione provvisoria fino a un massimo 30 sedi sia della stessa provincia, sia di provincia diversa, se previsto dal contratto integrativo.
Preferenze richiedibili
Il personale ATA nel presentare la domanda di assegnazione provvisoria, può chiedere le sedi di una sola provincia, che le sedi siano coerenti con il profilo professionale e che la sede per la quale si richiede l’avvicinamento al familiare sia indicata fra le sedi indicate.




