Il requisito principale per le assegnazioni provvisorie è il ricongiungimento, che può essere chiesto anche per i coniugati, ai propri figli, ai genitori o proprio al coniuge. Non esiste una gerarchia da scegliere, ma la massima flessibilità a richiedere il familiare a cui ricongiungersi. Si può chiedere ricongiungimento anche ad un parente o affine con cui si convive, ma vediamo con maggiore precisione, quali sono i requisiti per l’assegnazione provvisoria e a chi si può chiedere il ricongiungimento.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, dal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi (c’è una novità rispetto al passato):
Per i docenti il punteggio riferito al ricongiungimento è di 6 punti da considerarsi solo per il Comune in cui risiede, da almento tre mesi antecedenti rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria che è stato fissato al 25 luglio 2025.
Per il personale Ata il punteggio di ricongiungimento è di 24 punti, ma tale punteggio è riferibile solamente nel comune della persona a cui si intende ricongiungersi, fuori da quel comune non vengono calcolati.
Per l’assegnazione provvisoria dei docenti non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.
Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 5 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.
Per il personale Ata oltre ai 24 punti per il ricongiungimento sul comune di residenza della persona a cui ricongiungersi, spettano 16 punti per i figli di età inferiore ai 6 anni, poi spettano 12 punti per i figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 24 punti.