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Aggiornato il 10.02.2026
alle 16:14

Diritto di sciopero per i docenti, c’è un limite massimo di giorni di adesione allo sciopero diverso tra ordine di scuola

Una docente X che svolge servizio nella scuola primaria ci chiede se il diritto di sciopero è illimitato o se invece c’è un limite massimo di giorni di adesione allo sciopero per ogni anno scolastico.

Normativa sui limiti del diritto di sciopero

I docenti di una scuola, sia di ruolo che supplenti, hanno comunque un limite annuo di sciopero che è strettamente dipendente dalla titolarità del docente o meglio da dove il docente presta il suo servizio. Per essere più precisi possiamo dire che esiste un limite massimo individuale annuo (inteso come annualità scolastica) di 40 ore, ovvero 8 giorni per anno scolastico nelle scuole primarie, mentre i docenti delle scuole secondaria possono aderire agli scioperi per un massimo di 60 ore, ovvero 12 giorni per ogni anno scolastico. Ai sensi dell’art.10 comma 6 lettera b) dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020, viene disposto che non possono superare di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte orario non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.

Sciopero docenti durante gli scrutini

Per conoscere la norma che regola gli scioperi dei docenti durante gli scrutini degli studenti, è opportuno conoscere l’art.10, comma 6 lettere d) ed e) dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020, che dispone il fatto che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
Inoltre dispone che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi gli scioperi non devono comunque comportare un differimento degli scrutini finali superiore ai 5 giorni rispetto al calendario programmato.

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