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Assegnazioni provvisorie vietate per i “vincolati”; ma Pittoni (Lega) ha già una soluzione pronta

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Inizierà nei prossimi giorni l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto 73 (il cosiddetto “Decreto Sostegni bis”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio.
L’esame del provvedimento prenderà avvio dalla Camera che potrà apportare le modifiche sulle quali le forze politiche riusciranno a trovare un’intesa.
Molto attesa sia dai sindacati ma soprattutto dai diretti interessati è l’eventuale modifica per consentire ai docenti legati alla attuale sede di servizio dal vincolo quinquennale, che per la verità adesso è solo triennale, di poter partecipare alle assegnazioni provvisorie.
Il fatto è che se anche il Parlamento dovesse introdurre una norma per il via libera alla mobilità annuale per i docenti sottoposti a vincolo, resta il dubbio che davvero la regola possa essere applicata già quest’anno.
Si deve tenere conto infatti che le eventuali modifiche apportate al decreto entrerebbero in vigore solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione e cioè a fine luglio, visto che il Parlamento dovrà concludere i lavori entro il 25 mese.

E appare un po’ improbabile che – a quella data – si faccia ancora in tempo ad intervenire sulle operazioni di mobilità, anche se per la verità il senatore Mario Pittoni (Lega) è di avviso contrario ed ha già la soluzione pronta.
“Premesso che l’assegnazione provvisoria può essere disposta fino al 20° giorno successivo all’inizio delle lezioni (mediamente tra il 4 e il 10 ottobre), per evitare il sovrapporsi di tale procedura col conferimento delle supplenze – afferma infatti Pittoni – sarebbe ovviamente opportuno che quest’ultimo fosse programmato per fine agosto e le assegnazioni provvisorie all’inizio dello stesso mese”.
“La scadenza per la presentazione delle domande non dovrebbe superare il 15 luglio” prosegue Pittoni che aggiunge: “Ci sono ancora 50 giorni per la conversione del decreto Sostegni bis e, comunque, la relativa ordinanza ministeriale può essere emanata subito dopo l’approvazione dell’emendamento da parte del primo ramo del Parlamento, che procede alla conversione in legge con clausola di inefficacia nel caso di mancata conversione del decreto o di revoca della disposizione emendativa”.
Per quanto ne sappiamo non ci sono esempi precedenti di ordinanze con “clausole di inefficacia” di questo tipo e quindi – allo stato attuale – è difficile dire se questa idea si possa concretizzare.

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