Home Personale Assegno unico, 30 giugno ultimo giorno per ricevere gli arretrati. Ma la...

Assegno unico, 30 giugno ultimo giorno per ricevere gli arretrati. Ma la domanda si può presentare anche dopo

CONDIVIDI

Oggi, 30 giugno, è l’ultimo giorno per fare la domanda all’INPS per l’Assegno Unico e Universale per figli a carico e ricevere gli arretrati di marzo, aprile e maggio.

Ma cosa succede se si presenta istanza successivamente a questa data?

Dal 1° luglio l’assegno decorrerà dal mese della richiesta e il pagamento sarà effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Non si riceveranno dunque le mensilità arretrate.

Importo variabile in base all’ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE (o ha ISEE pari o superiore a 40.000 euro) avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; dal 1° luglio la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.