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Assegno unico e universale, chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà gli arretrati da marzo

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Dal 1° marzo scorso l’Assegno Unico e Universale è entrato nelle buste paga dei lavoratori, in sostituzione di altre prestazioni e detrazioni, per coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 28 febbraio. Si tratta di una misura a sostegno del reddito, attribuita, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Importo variabile in base all’ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Prestazioni sostituite dall’Assegno unico

Con l’Assegno unico verranno sostituite le seguenti prestazioni:

  • il Premio alla nascita (Bonus mamma domani)
  • l’Assegno di natalità (Bonus bebè),
  • gli Assegni per il nucleo familiare (ANF)
  • le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Rimarrà invece vigente il bonus nido.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.