Home Personale Assegno unico: spetta anche per i figli maggiorenni, ma a determinate condizioni

Assegno unico: spetta anche per i figli maggiorenni, ma a determinate condizioni

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Anche per i figli maggiorenni e fino ai 21 anni di età spetta l’assegno unico e universale, la nuova prestazione a sostegno del reddito per i figli a carico, attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

Ricordiamo in proposito che, dal 1° marzo 2022, detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione.

La domanda per l’AUU possono già essere presentate online sul sito dell’INPS. Non c’è però alcun bisogno di presentarla subito: è possibile infatti farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate entro il 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.

LA CIRCOLARE