La Cassazione ha recentemente emesso due sentenze divergenti riguardo al comportamento di lavoratori che svolgono altre attività durante il periodo di malattia.
Nel primo caso (ordinanza 23852 del 5 settembre 2024), il lavoratore aveva partecipato a un torneo di calcio mentre era in malattia, e la Corte ha confermato il licenziamento.
La decisione si è basata sulla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà: l’attività sportiva era considerata incompatibile con lo stato di malattia dichiarato, tanto da far sospettare una simulazione della malattia stessa e da potenzialmente ritardare il rientro al lavoro.
La partecipazione al torneo, essendo un’attività fisica impegnativa, è stata considerata come prova di un comportamento fraudolento e in malafede, giustificando quindi il licenziamento.
Nel secondo caso (ordinanza 23858 del 5 settembre 2024), una lavoratrice era stata vista frequentare una sala bingo e fare la spesa durante il periodo di malattia.
In questo caso, la Cassazione ha escluso il licenziamento, ritenendo che non fosse dimostrata l’incompatibilità tra le attività svolte e lo stato di malattia.
Secondo la Corte, il datore di lavoro non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che le attività della lavoratrice avessero potenzialmente compromesso la sua guarigione o ritardato il rientro in servizio. In assenza di una dimostrazione di malafede o simulazione della malattia, la partecipazione ad attività ludiche o quotidiane non è automaticamente considerata una violazione, purché compatibile con lo stato di salute e rispettosa degli obblighi di correttezza e buonafede.
In sintesi, la Cassazione ha chiarito che lo svolgimento di altre attività durante la malattia può giustificare il licenziamento se queste pregiudicano la guarigione o fanno sospettare una simulazione, ma l’onere della prova ricade sul datore di lavoro.