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Assenze per malattia, escluse dalla reperibilità le terapie salvavita per patologie oncologiche: guida INPS

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In caso di patologie che richiedano terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.

A chiarirlo l’INPS, che propone un utile vademecum con i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, che l’INPS offre a beneficio dei malati oncologici.

La guida spiega anche che le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

Se è riconosciuta la disabilità

Se dalla patologia oncologica discende il riconoscimento dello status di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).

La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno infatti diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
  • 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)


La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno invece diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.

Congedo biennale

La legge n. 53/2000 ha introdotto inoltre la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio ne ai fini previdenziali.

L’articolo 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 ha previsto la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  • coniuge o parte dell’unione civile convivente;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari
  • figlio convivente;
  • fratello o sorella convivente;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente;
  • figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entrol’inizio del periodo di congedo richiesto).

Prestazioni previdenziali e accertamento sanitario

La guida infine analizza le principali prestazioni INPS (es. Assegno ordinario di invalidità, Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici, …) e l’iter per il riconoscimento della disabilità e delle relative prestazioni economiche.

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