La legge sulle semplificazioni e la digitalizzazione (Legge 2 dicembre 2025, n. 182) è ufficialmente approdata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 18 dicembre. Due le novità di rilievo per i medici di medicina generale. Tuttavia, nessuna delle misure sarà immediatamente operativa: serviranno atti successivi per renderle effettive.
La prima innovazione riguarda il certificato di malattia per i lavoratori. L’articolo 58 introduce la possibilità per il medico di famiglia di rilasciarlo anche a distanza, tramite televisita, equiparando la certificazione da remoto a quella in presenza.
Un cambiamento importante, ma non ancora applicabile. La Federazione italiana dei medici di medicina generale precisa infatti che l’operatività è rinviata a un Accordo successivo da assumere in Conferenza Stato-Regioni, senza una scadenza definita. Sarà il Ministro della Salute a proporre criteri e modalità della telecertificazione.
Fino ad allora restano valide le regole attuali: il medico deve verificare di persona lo stato di salute del paziente. Invariata anche la disciplina sulle false certificazioni, che prevede sanzioni severe per medici e lavoratori, tanto in presenza quanto da remoto.
La seconda novità, contenuta nell’articolo 62, riguarda la possibilità per i medici di prescrivere farmaci per patologie croniche con validità fino a dodici mesi, evitando la necessità di ripetere frequentemente la ricetta.
Anche in questo caso, l’entrata in vigore non sarà immediata: servirà un decreto attuativo del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, entro 90 giorni dal 18 dicembre. Il provvedimento dovrà definire le modalità operative e garantire l’assenza di maggiori costi per la finanza pubblica.
La misura introduce inoltre una semplificazione per i pazienti dimessi dagli ospedali o passati in pronto soccorso, che potranno ottenere i farmaci prescritti con la documentazione clinica, senza attendere una nuova prescrizione del medico di famiglia. Un vantaggio particolarmente utile nei periodi festivi, quando si concentra un gran numero di dimissioni.
A regime, il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni erogabili nell’arco di dodici mesi. Potrà sospendere la ripetibilità o modificare la terapia in qualsiasi momento, qualora lo richiedano esigenze cliniche o di monitoraggio dell’aderenza del paziente.
Il farmacista, dal canto suo, consegnerà una quantità di medicinali sufficiente a coprire trenta giorni di terapia e trasmetterà al medico l’avvenuta dispensazione, rafforzando così la collaborazione interprofessionale sul territorio.