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Assunzioni in ruolo: docenti gravemente invalidi discriminati

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Ancora una bacchettata al Ministero del Merito per mancata applicazione dei benefici per i docenti gravemente invalidi nelle immissioni in ruolo.

Questa volta è il Tribunale di Chieti, con un’ordinanza del 28 aprile 2025, a stigmatizzare le procedure di assunzione previste dal Ministero.

I docenti gravemente invalidi

I docenti con un’invalidità superiore ai 2/3 (dunque oltre il 66%) hanno diritto ad una riserva per le assunzioni, pari al 7%, calcolata sull’organico provinciale funzionante per quella determinata classe di concorso (l. n. 68/1999).

La legge 104/1992 prevede inoltre che tali docenti hanno diritto di  scegliere la sede.

Dispone in tal senso l’art. 21  Precedenza nell’assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Il caso

Una docente, invalida civile al 74%, iscritta nelle liste del collocamento mirato per le categorie protette e beneficiaria dei diritti previsti dalla Legge n. 104/92, aveva richiesto di essere immessa in ruolo in Provincia di Teramo, dove risultavano 18 posti riservati ai beneficiari della legge n. 68/99.

L’Amministrazione l’aveva invece nominata in ruolo in Provincia di Chieti, indicata soltanto come terza preferenza.

La Direttiva CE

La ricorrente evidenziava come –oltre alla normativa nazionale, era stato violato anche il principio fissato dall’art. 5 della Direttiva 2000/78 CE, che dispone che il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti appropriati per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione.

Peraltro, l’Italia in passato ha già subito una condanna  da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, proprio per inadempimento alla Direttiva 2000/78 CE (sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011, Commissione europea/Repubblica Italiana).

Il fatto è che nelle procedure di nomina (in ruolo o per supplenze) l’algoritmo tiene conto della riserva, ma non del diritto alla scelta della sede.

La decisione del Tribunale di Chieti

Il Tribunale di Chieti – cui la docente si era rivolta in via d’urgenza- ha accolto il ricorso, affermando il diritto della professoressa all’attribuzione di una sede di servizio nella provincia di Teramo, con priorità rispetto ad ogni altro docente “non riservista”, condannando inoltre il Ministero a pagare oltre 5.000 euro di spese processuali.

Conclusioni

Ci si chiede come mai – nonostante la chiarezza della normativa e le numerose condanne  ricevute- il Ministero persiste nel  prevedere procedure assunzionali che non tengono conto dei diritti dei docenti gravemente invalidi.