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Attività extra-lavorativa incompatibile con lo stato di salute, la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento

Lara La Gatta

La condotta extra-lavorativa può spezzare il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, giustificando il licenziamento per giusta causa.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28367/2025, ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente che svolgeva l’attività di “Fitness personal trainer” in contrasto con le sue limitazioni mediche.

Il ricorso, presentato dal lavoratore, è stato respinto in toto dalla Corte, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma.

L’attività incompatibile e le prove dai Social

Il fulcro della controversia riguardava un dipendente che era stato adibito a mansioni specifiche di “Addetto alla movimentazione” con restrizioni chiare, imposte dal medico aziendale competente, relative al sollevamento di carichi oltre i 18 chilogrammi o al di sopra dell’altezza della spalla, a causa di patologie preesistenti.

Nonostante tali limitazioni, il dipendente risultava impegnato in “attività e allenamenti incompatibili con le prescrizioni mediche”, esercitando la professione di “Fitness personal trainer” registrato FIPE.

Le prove decisive che hanno sostenuto il licenziamento provenivano da un “report” di un’agenzia investigativa incaricata dalla società e, in modo significativo, dai video che il lavoratore stesso aveva caricato su piattaforme social come Instagram. La Cassazione ha rilevato come questi contenuti dimostrassero inequivocabilmente il sollevamento di pesi oltre l’altezza della spalla, configurando una “contestazione di tutte le condotte di cui la società ha avuto, come detto, conoscenza diretta attraverso l’esame dei video caricati su Instagram dal lavoratore”.

Il giudizio sulla giusta causa

La Corte ha stabilito che la condotta tenuta dal lavoratore è pienamente idonea a configurare una giusta causa di licenziamento.

La violazione non era meramente disciplinare, ma incideva profondamente sugli obblighi contrattuali di fedeltà, correttezza e buona fede. L’attività extra-lavorativa, anche se occasionale, è stata ritenuta potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, pregiudicando in modo irrimediabile l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha infatti ribadito che la giurisprudenza consolida l’orientamento secondo cui l’obbligo di fedeltà e buona fede si estende a quei comportamenti extra-lavorativi che non danneggino solo economicamente il datore, ma che compromettano il presupposto fiduciario del rapporto, specialmente se mettono in discussione l’idoneità fisica del dipendente alle mansioni.

Ricorso respinto

Il ricorso del lavoratore ha tentato di contestare, tra l’altro, l’uso dei dati e delle immagini acquisite tramite l’attività investigativa. Tuttavia, la Corte ha rigettato tali eccezioni, specificando che le immagini erano state volontariamente pubblicate su una piattaforma “social” aperta a un numero indeterminato di persone, rendendo inammissibili le censure.

In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente soccombente al pagamento delle spese legali, consolidando la linea secondo cui la tutela della propria salute da parte del dipendente rientra negli obblighi fondamentali che garantiscono la prosecuzione del rapporto di lavoro.

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