Home Personale Carta docente bloccata in caso di provvedimento disciplinare, anche se si viene...

Carta docente bloccata in caso di provvedimento disciplinare, anche se si viene sospesi un solo giorno: giusto così?

CONDIVIDI

In caso di provvedimento disciplinare, il docente perde l’utilizzo della carta del docente, anche se, ad esempio, l’insegnante viene sospeso per un solo giorno. A ricordarlo è Il Fatto Quotidiano, spiegando che è quanto accaduto, ad esempio, a Christian Raimo. Chi ha provato ad accedere si è trovato la home bloccata con la scritta: “Utente non autorizzato in base alle verifiche effettuate sul fascicolo personale”.

I commenti dei sindacati

I sindacati non sono d’accordo. A intervenire con forza è il numero uno della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile: “L’inibizione dell’utilizzo della Carta docente in caso di provvedimenti disciplinari a cui è eventualmente sottoposto l’insegnante è una sanzione irrazionale che nulla ha a che fare con la formazione del docente. Inoltre la materia non è strettamente regolamentata, dal momento che nel Dpcm 281 del 1° dicembre 2016, che attua le disposizioni in materia di utilizzo della carta, non si fa riferimento né alla tipologia o entità della sanzione, né al numero di giorni di sospensione. Ciò anche alla luce di una situazione paradossale sulla responsabilità disciplinare del docente che continuiamo a denunciare, perché al momento non regolata dal Contratto di lavoro, in cui l’amministrazione avvia il procedimento disciplinare e la stessa, al contempo, determina la sanzione da attribuire al docente”.

D’accordo con lui anche la segretaria della Cisl ScuolaIvana Barbacci: “È evidente che questa disposizione di legge va modificata perché non equa. Tuttavia, i cinquecento euro di bonus non sono risorse contrattuali, quindi non le gestiamo noi ma il legislatore”.

La casistica che può portare a essere sanzionati è delle più varie: dalla mancata partecipazione alle riunioni degli organi collegiali al trovarsi a scuola non meno di cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso degli alunni; alla mancata sorveglianza degli alunni durante tutto il tempo in cui essi sono a scuola alle manifestazioni di dissenso sui social nei confronti dell’Amministrazione.

La normativa

La norma, per la verità poco conosciuta, sta scritta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016 che regola le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Il terzo comma dell’articolo 9 del decreto è chiaro: “Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta e l’importo di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico di ripristino del beneficio”.

Se si legge con attenzione la norma emerge anche un altro aspetto di non poco conto: l’importo della carta, infatti, non può essere erogato per gli anni in cui interviene la sospensione; questo significa che una sospensione di due mesi per il periodo agosto/settembre determinerebbe il blocco della carta per due anni scolastici. Anzi, persino una sospensione di due giorni dal 31 agosto al 1° settembre avrebbe le stesse conseguenze.