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Circolari di fine anno scolastico, il dirigente non può fare ordini di servizio palesemente illegittimi e anche fortemente antisindacali

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Come ogni fine anno scolastico, arrivano disposizioni di alcuni dirigenti scolastici che si connotano per violare le norme contrattuali con ordini di servizio palesemente illegittimi. Una docente di un Istituto Comprensivo siciliano ci invia una circolare in cui la dirigente scolastica dispone la presenza a scuola dei docenti, dopo il termine delle lezioni e fino al 30 giugno 2025, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di ogni giorno della settimana.

Circolare illegittima pubblicata sul sito web

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo in questione, in data 07 giugno 2025, pubblica sul sito istituzionale della scuola, la seguente circolare indirizzata ai tutti i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado:

OGGETTO: Orario di servizio Docenti mese di giugno
Si comunica ai Sigg. Docenti che tutti coloro che non sono impegnati in corsi di formazione o esami osserveranno il seguente orario di servizio dal 12 al 30 giugno 2025:
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

stesura progettazione a.s. 2025/2026 e revisione del curricolo di Istituto.

Orario di servizio dei docenti dopo la fine delle lezioni

La circolare della dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo siciliano è con ogni evidenza , illegittima perchè impegna per 20 ore settimanali (nel caso la scuola abbia la settimana corta) o addirittura per 24 ore settimanali in caso si faccia scuola anche di sabato, tutti i docenti della scuola Primaria e Secondaria al fine di espletare un ordine di servizio volto a progettare l’a.s. 2025/2026 e a revisionare il curricolo di Istituto. Si tratta di una disposizione non solo illegittima, ma anche e soprattutto, antisindacale.

Al fine di comprendere la questione della natura antisindacale di questa disposizione, è necessario conoscere la normativa riferita agli impegni lavorativi dei docenti. È utile ricordare che nell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, precisamente al comma 4, si specifica che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all’OO.SS. Nel comma 5 del suddetto art.43, si fa espresso riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.

È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nella normativa contrattuale è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che, quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ai sensi del comma 5 dell’art.43 del CCNL 2019-2021, anche dopo il termine delle lezioni delle classi e fino al 30 giugno.

Se, invece, sul piano delle attività funzionali all’insegnamento, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nei doveri contrattuali del docente, queste sarebbereo obbligatorie e il loro svolgimento pienamente legittimo.  In buona sostanza con le norme attuali, nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.