
Quali risorse possono essere utilizzate per remunerare i collaboratori del DS?
A questa domanda ha risposto l’ARAN con orientamento applicativo 34569.
Innanzitutto, l’Agenzia richiama la norma contrattuale di riferimento: infatti, l’art. 34 del CCNL Scuola del 29.11.2007, alla luce delle previsioni di cui all’art. 1, comma 83, della legge n. 107/2015 (“buona scuola”), deve leggersi nel senso che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Si tratta di collaborazioni riferibili ad unità di personale docente (nel limite massimo del 10% dei docenti), di cui solo due sono retribuibili, previa contrattazione d’istituto, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 78 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lett. f), del CCNL Scuola 29.114.2007.
Sull’argomento l’ARAN ricorda anche l’art. 14, comma 22 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che stabilisce che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semiesonero dall’insegnamento. Pertanto, ai collaboratori in questione non è dovuto, e quindi non può essere liquidato e pagato, alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie. Infatti “il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico”.