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Concorso a DS in Toscana: CdS annulla gli atti della commissione post decreto 2 aprile 2012

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A seguito della rinunzia all’incarico da parte del presidente, prof. Parlato, si era in un primo momento valutata la possibilità di sostituirlo con il prof. De Gregorio (già dirigente generale), ma tale sostituzione non si era resa possibile in quanto il professionista in parola era stato già designato per la medesima funzione nell’ambito dell’analoga sessione concorsuale per la Regione Abruzzo. Si era poi valutata la possibilità di nominare presidente la dott.ssa Dominici (già dirigente generale), ma anche tale sostituzione non si era resa possibile in quanto la dott.ssa Dominici era stata già designata per la medesima funzione nell’ambito della sessione concorsuale per la Regione Emilia-Romagna. 
Con riferimento, poi, a un terzo aspirante alla carica (il prof. Catarsi), in possesso dei requisiti di cui alla prima parte del richiamato articolo 10 (nonché ultimo, secondo quanto riferito dall’amministrazione), “egli non [aveva] potuto essere contattato in tempo utile, considerati i tempi ristretti a disposizione dell’amministrazione per il prosieguo delle operazioni concorsuali”. 
Pertanto, con il decreto in data 2 aprile 2012 (impugnato in primo grado), il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana aveva proceduto a modificare e integrare la composizione della Commissione, la quale risultava da ultimo composta dal dott. Vigiani (dirigente tecnico, presidente), dalla prof.ssa Bonalumi (dirigente scolastico, componente) e dal prof. Calusi (dirigente scolastico, componente) “. Proprio il decreto del 2 aprile 2012 secondo il giudizio del Consiglio di Stato è causa di errore da parte dell’amministrazione, in altre parole la sostituzione del Presidente di commissione, prof. Parlato, non è stata eseguita in modo adeguatamente diligente e previdente. Pertanto il CdS conferma la correttezza della sentenza per la parte in cui ha ritenuto l’illegittimità delle operazioni concorsuali in relazione alla illegittima composizione della commissione. 
L’annullamento deve, tuttavia, essere limitato alle sole operazioni poste in essere dalla commissione nell’illegittima composizione dinanzi esaminata, con salvaguardia delle operazioni compiute, invece, dalla commissione originaria (ci si riferisce, in particolare, alla correzione degli elaborati che tale commissione aveva potuto effettuare prima della modifica della sua composizione). Le conseguenze di questa decisione sono l’annullamento di tutti gli atti compiuti dalla commissione determinata con il decreto formulato in data 2 aprile 2012 (correzione degli elaborati compresa ).