Home Personale Concorso Ds in Toscana, la ‘denegata giustizia’

Concorso Ds in Toscana, la ‘denegata giustizia’

CONDIVIDI

Parliamo di un gruppo di quindici docenti che ha partecipato al concorso per Dirigenti Scolastici in Toscana del 2011. Per effetto di sospensiva del TAR, furono ammessi agli orali e li superarono. 

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 Marzo 2014, stabilì il parziale annullamento del concorso ovvero la rivalutazione degli scritti esaminati dalla seconda commissione e il rifacimento delle prove orali per tutti i candidati con esito positivo delle prove scritte. L’esito delle rinnovate procedure confermò solo parzialmente la prima graduatoria annullata dal Consiglio di Stato, in quanto sedici dei candidati già dirigenti e sette dei candidati già idonei (su un totale di quaranta) non superarono la ricorrezione delle prove scritte.

Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo al suddetto concorso, il Parlamento ha approvato la legge 107/2015 che ha stabilito ai commi 87 e 88 la realizzazione di un corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di coloro che non avevano superato il rinnovamento delle procedure concorsuali. I beneficiari della sanatoria appartengono a due categorie, elencate nel comma 88:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che avevano superato tutte le fasi delle procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale del concorso del 2011;

b) i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi precedenti a quello del 2011.

La previsione della lettera a) ha riguardato anche il concorso della Toscana: in pratica il legislatore, “ha annulla” con estrema disinvoltura gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo.

Inoltre, per dare continuità ai rapporti di lavoro sulle varie sedi scolastiche, con il comma 90 ha previsto, per i vincitori di cui alla lettera a) che avessero già prestato servizio nell’a.s. 2014/2015 con contratti di dirigente scolastico, la conferma nel ruolo all’esito di una sessione speciale d’esame consistente in una prova orale sull’esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

La previsione di legge ha avuto un inusuale rapidissimo iter amministrativo: il MIUR ha emanato il Decreto attuativo n. 499 il 20 luglio 2015, dopo soli quattro giorni dall’entrata in vigore della legge 107/2015 e i corsi intensivi si sono svolti nei primi giorni di agosto, per concludersi con la prova scritta entro il mese stesso. Anche gli orali dei già dirigenti non hanno riservato sorprese, tanto che sono stati tutti confermati in ruolo dal 1 settembre scorso.

Va sottolineato che il trattamento tra le due fattispecie di sanatoria sembra essere intrinsecamente discriminatorio: infatti, per il concorso del 2011 sono stati ammessi al corso intensivo i già vincitori e gli idonei; mentre per i concorsi precedenti (lettera b) è stato sufficiente, ai fini dell’ammissione, avere una sentenza di primo grado favorevole o un giudizio ancora pendente. Ciò rende evidentemente molto più ampio il numero dei soggetti coinvolti dalla sanatoria rispetto alla platea dei vincitori-idonei del concorso del 2011.

Non è stata peraltro minimamente considerata la situazione dei quindici candidati del concorso toscano che – con sospensiva del TAR – furono ammessi alle prove orali e le superarono, conseguendo una posizione sostanzialmente simile a quella degli idonei, che invece sono stati ammessi al corso intensivo dalla legge 107/2015 e successivamente sono stati nominati in ruolo. E’ evidente la disparità di trattamento e la necessità, a distanza di quattro anni dall’espletamento del concorso, di ricorrere nuovamente, da parte dei quindici, al giudice amministrativo per ottenere il medesimo trattamento degli altri candidati che, in situazione del tutto analoga, sono stati già immessi nei ruoli di dirigenti scolastici.