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Consiglio di istituto, organo collegiale fondamentale. Ecco da chi è composto in base al numero degli alunni.

In questa fase iniziale dell’anno scolastico, come è di prassi, assistiamo al rinnovo degli organi collegiali attraverso le elezioni delle rappresentanze. Per alcune componenti, come per esempio quelle studentesche della scuola secondaria di II grado, le elezioni sono con cadenza annuale, mentre per altre componenti, come per esempio quella dei docenti e del personale Ata, le elezioni si svolgono di norma ogni tre anni.

Composizione del Consiglio di Istituto

Per quanto riguarda l’istruzione del primo ciclo, quindi riferendoci ai Consigli di Istituto dei cosiddetti Istituti Comprensivi, non farà parte di questo organo collegiale la componente studentesca, ma faranno parte solo le componenti dei genitori, dei docenti, del personale ata e, chiaramente, farà parte del Consiglio di Istituto, come componente giuridica di dritto, il dirigente scolastico.

Il consiglio di Istituto delle scuole del primo ciclo e con meno di 500 alunni è composto da 14 membri (13 eletti e il dirigente scolastico di diritto), così suddivisi: 6 insegnanti, 6 genitori degli studenti, 1 Ata e il dirigente scolastico. Se la scuola ha invece più di 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, così divisi: 8 insegnanti, 8 genitori degli studenti, 2 Ata e il dirigente scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica anche gli studenti avranno una rappresentanza nei Consigli di Istituto. Il consiglio di Istituto delle scuole secondarie di secondo grado e con meno di 500 alunni è composto da 14 membri, 13 eletti e il dirigente scolastico di diritto. La rappresenza dei genitori è composta da tre membri, anche quella degli studenti è composta da tre mebri, 6 membri è la composizione dei docenti, un solo membro degli ata. Nelle scuole secondarie di secondo grado con più di 500 studenti, il consiglio di Istituto è composto da 19 membri. Sono 18 i membri eletti e si aggiunge il dirigente scolastico che entra di diritto ad essere membro del Consiglio di Istituto. Dei 18 membri eletti, 8 saranno docenti, 4 sono i genitori e 4 sono gli studenti, i membri ata saranno due.

In alcune scuole non esiste Consiglio di Istituto

Come previsto ai sensi dell’art.203 del d.lgs.297/94 per i Convitti Nazionali, ma anche per gli Omnicoprensivi, si applicano i commi 3 e 4 della suddetta norma legislativa.

In buona sostanza l’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto: a) dal rettore, presidente; b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno; c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori; d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite”. Il successivo comma 5 dell’art.203 del d.lgs.297/94 prevede: “Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente scolastico perché ancora deve essere eletto il presidente del Consiglio di Istituto. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

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