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Contenzioso mobilità docenti e personale ATA: la competenza in materia è del giudice ordinario

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In data 29 giugno 2020 sono stati resi noti i movimenti del personale docente sia per quanto attiene alla mobilità territoriale (trasferimenti nell’ambito del comune, della provincia e interprovinciali) sia per quanto riguarda la mobilità professionale ( passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali).
Il personale ATA invece, conoscerà gli esiti dei propri movimenti il prossimo 6 luglio.

Non di rado accade che i docenti e il personale ATA convolti nelle suddette operazioni lamentino incongruenze in ordine ai movimenti disposti, tali da indurli alla produzione di reclami o all’attivazione di un contenzioso nei confronti dell’amministrazione. In tal caso , secondo le previsioni dell’art 17 comma 2 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola valido per il triennio 2019/20-2021/22, l’interessato può esperire i rimedi stragiudiziali previsti dagli artt 135 , 136 , 137 e 138 del CCNL di comparto del 2007entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti :il  Tentativo obbligatorio di conciliazione elì Arbitrato, due istituti che però sono stati rimaneggiati con il cd Collegato Lavoro di cui alla L. n. 183/2010 che ha abolito il carattere obbligatorio della conciliazione nelle controversie di lavoro, facendola diventare facoltativa ed eliminando, di fatto, la propedeuticità della procedura conciliativa consentendo all’interessato di adire direttamente il giudice del lavoro per il ripristino dei diritti soggettivi  ritenuti lesi.

A tal proposito preme chiarire che nelle controversie riguardanti la mobilità del personale docente educativo ed Ata, la giurisdizione è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 9476/2019 asserendo che quando si agisce a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio ordinario, questo perché il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è di natura privatistica secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93.

Secondo il dispositivo giudiziale non rileva la distinzione tra atti autoritativi-discrezionali e atti paritetici ai fini del riparto giurisdizionale e solo le procedure concorsuali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nel caso di specie si tratta di mobilità   interna per cui trova applicazione la riserva di disciplina alla contrattazione collettiva nei limiti previsti dall’ordinamento.

Il richiamo al CCNI, oltretutto, rende indubbio che la materia della mobilità è sottratta al potere autoritativo e pubblicistico dell´Amministrazione, essendo espressione, invece, dell´esercizio di un potere corrispondente a quello di un datore di lavoro privato.
E ciò in quanto detta procedura riguarda la gestione e le modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti pubblici, la cui natura, per legge, è stata equiparata a quella privatistica.

In buona sostanza, vi è un rimando ai principi generali in materia, il che vuol dire che al dominio del diritto pubblico sono assegnati solo i procedimenti che riguardano i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggior rilevanza e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, oltre alle procedure relative ai concorsi pubblici.

In sintesi, le procedure connesse alla mobilità del personale della scuola sono di natura privata e in quanto tali sono devolute al giudice ordinario.