I docenti di religione cattolica, che intendono trasferirsi da una diocesi a un’altra anche di provincia o regione diversa, possono presentate domanda allegando alla stessa il parere della diocesi di destinazione, fermo restante la permanenza nel settore formativo di appartenenza.
I docenti di religione cattolica, se in possesso del prescritto titolo possono chiedere il passaggio da un settore scolastico a un altro, sia nella diocesi di appartenenza, sia in diocesi di regioni diverse sempre allegando alla domanda il certificato d’idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione.
Per la mobilità dei docenti di religione cattolica, la norma prevede le seguenti cinque fasi:
In ognuna delle suddette fasi di mobilità, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, vige la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, fermo restante che il comune dove è esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta.
Gli insegnanti di religione cattolica individuati quali perdenti posto, sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. Lo stesso docente ha diritto alla precedenza nel caso in cui presenta la domanda condizionata richiedendo di rientrare nella sede in cui prestava servizio.
Il docente di religione cattolica, interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità del servizio.