La docente X ci chiede se è normale, ma soprattutto legittimo, che le ore di potenziamento che confluiscono in una cattedra mista (ore tradizionali con assegnazione alla classe + ore di progetto), vengano trattate diversamente in caso di malattia o di permessi retribuiti. Infatti alcuni dirigenti scolastici prevedono che il docente recuperi le ore di potenziamento non svolte per assenze di malattia o di permessi retribuiti. Cosa dice la norma al riguardo?
Le ore di potenziamento fanno parte dell’organico dell’autonomia e sono però da considerarsi, a tutti gli effetti, come le tradizionali ore curricolari. Sebbene tali ore sono finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa, non sono distinte contrattualmente dai posti comuni e possono essere impiegate in attività di insegnamento, progetti e compresenze, spesso organizzate in modo flessibile anche in orario pomeridiano sotto forma di recupero degli apprendimenti o di potenziamento delle eccellenze.
Molto spesso una cattedra di 18 ore di potenziamento viene suddivisa in ore che vanno a completamento di cattedre formate da 16 ore di lezione o da 17 ore di lezione. In tal modo vengono le cosiddette cattedre miste 16+2 (16 ore di assegnazione alle classi e 2 ore di potenziamento) o 17+1( 17 ore di assegnazione alle classi e 2 ore di potenziamento). Anche se le ore destinate al potenziamento possono essere svolte indifferentemente al mattino in forma di compresenza o al pomeriggio in forma di progetto, si tratta sempre di ore curricolari che sono previste nell’organico dell’autonomia.
Ai sensi dell’art.43, commi 4 e 5, del CCNL scuola 2019-2021, si comprende, in modo chiaro e univoco, che “gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento“. Tra le attività di insegnamento, come previsto dal comma 5 dell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, rientrano nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, le 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, le 22 ore settimanali nella scuola primaria e le 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, come previsto dall’art.43 comma 9 del CCNL scuola 2019-2021, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. I commi 11 e 12 dell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021 spiegano chiaramente che le ore di potenziamento che vengono utilizzate per completamento dell’orario cattedra con un mirato progetto didattico, non sono ore eccedenti da retribuire ma sono ore ricomprese nell’orario curricolare delle attività di insegnamento.
L’istituto giuridico dell’assenza per malattia o per il permesso retribuito del docente, ai sensi dell’art.15 del CCNL scuola 2006-2009 , non consente al dirigente scolastico di imporre all’insegnante il recupero orario delle ore di assenza curricolari, ma sicuramente potrà essere richiesto invece lo svolgimento orario delle ore eccedenti autorizzate oltre l’orario di insegnamento e non svolte per i motivi di assenza per malattia o permessi retribuiti. In buona sostanza le 2 ore curricolari di potenziamento previste per un progetto deliberato nel PTOF e da svolgere il pomeriggio per completamento cattedra, in quanto ore curricolari, come le ore mattutine, non vanno recuperate in caso di assenza per malattia o per permesso retribuito, al pari del fatto che non vanno recuperate nemmeno in caso di chiusura della scuola per “Allerta Meteo”.