Il 16 novembre 2023 l’ARAN e la rappresentanza sindacale che ha istituito il Fondo pensione Espero hanno sottoscritto l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”.
Questo atto ha introdotto la modalità di adesione mediante silenzio-assenso, un meccanismo che mira a favorire la partecipazione dei lavoratori alla previdenza complementare.
Con Messaggio numero 516 del 12 febbraio 2026 l’INPS ha illustrato le novità introdotte da questo accordo.
Secondo le nuove istruzioni operative, i lavoratori possono ora aderire al Fondo in tre modi:
Le nuove regole sul silenzio-assenso non riguardano tutti indistintamente. La disciplina è rivolta esclusivamente al personale dipendente assunto successivamente al 1° gennaio 2019.
Restano invece esclusi da questo meccanismo automatico i dipendenti che rimangono nel regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS) per continuità di iscrizione e coloro che risultano già iscritti al Fondo Espero a causa di precedenti rapporti di lavoro. È stato inoltre chiarito che passaggi di qualifica o mobilità tra amministrazioni pubbliche non sono considerati come “nuove assunzioni” ai fini di questa normativa.
Il meccanismo temporale è preciso: l’iscrizione automatica scatta trascorsi nove mesi dall’assunzione (per i neoassunti dopo il 16 novembre 2023) o dalla comunicazione dell’informativa specifica (per chi è stato assunto tra l’inizio del 2019 e il novembre 2023).
Per garantire una scelta consapevole, l’Amministrazione ha l’obbligo di fornire al lavoratore, all’atto della firma del contratto, una informativa dettagliata sulle modalità di adesione. Una volta avvenuta l’iscrizione automatica, il lavoratore non è comunque vincolato per sempre: esiste infatti un diritto di recesso esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta adesione.