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Continuità didattica e di servizio sono concetti differenti

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Sono in molti a confondere il concetto di continuità didattica con quello di continuità di servizio. Vediamo la differenza tra questi due concetti importanti del nostro sistema scolastico.

Continuità didattica del docente, croce e delizia per i DS

La continuità didattica del docente è riferita al fatto della riconferma di un docente nelle stesse classi dell’anno scolastico precedente.  In buona sostanza se un docente ogni hanno ha riconfermate, laddove è possibile, le classi dove ha già insegnato negli anni scolastici precedenti, significa che ha goduto della continuità didattica e può proseguire nel suo progetto didattico-programmatico per più anni consecutivi.

La continuità didattica è considerata, in quasi tutte le scuole, uno dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi disposta ogni anno scolastico dal Dirigente.

Continuità del servizio e relativi punteggi per mobilità e graduatorie di Istituto

La continuità del servizio in una scuola è riferita agli anni di insegnamento passati nella stessa scuola ad insegnare la stessa disciplina. La continuità del servizio prescinde dalla continuità didattica che ha oppure non ha avuto il docente nelle classi.

La continuità del servizio per la mobilità volontaria vale un punteggio dopo il completamento di un triennio di servizio nella stessa scuola e per la stessa tipologia di posto (tra comune e sostegno) e nella medesima classe di concorso. Al compimento del suddetto triennio e quindi a partire dal quarto anno di continuità, vengono assegnati 2 punti per ogni anno di continuità fino al compimento del quinquennio, dopo il quinquennio, ogni anno di continuità di servizio nella scuola, vale 3 punti.

Per quanto riguarda la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto e la mobilità d’ufficio, il punteggio della continuità del servizio prescinde dal suddetto triennio, quindi con lo stesso meccanismo di punti, 2 per ogni anno scolastico fino al quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio.

È utile sapere che la nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli del contratto di mobilità 2018/2019 specifica che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio. Quindi a partire dal secondo anno di servizio nella stessa scuola di titolarità o scuola di incarico per chi è titolare su ambito, il docente può richiedere la valutazione di 2 punti per ogni anno scolastico prestato senza soluzione di continuità entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno scolastico prestato oltre il quinquennio.

A questo punteggio di continuità, sempre per la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne, va aggiunta anche la continuità della sede. Si tratta della continuità di servizio prestato nello stesso comune ma in scuole differenti. Questo punteggio vale un punto per ogni anno di scuola fatto all’interno dello stesso comune, ma bisogna specificare che tale punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. È importante spiegare che il punteggio di continuità della sede non si cumula con la continuità del servizio nella stessa scuola, ma si applica solo se si è lavorato continuativamente in due scuole differenti dello stesso comune.