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Cosa deve comunicare la scuola in caso di sciopero

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L ‘art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 dice che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menu “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

  • il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

  • il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;

  • il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:

  • ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si ricorda testualmente il sopra citato articolo 5: “ Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente “.