Fra i diritti del personale scolastico sia docente sia personale ATA il CCNL dispone la possibilità di assentarsi dal lavoro per malattia da un minimo di un giorno al un massimo di 18 mesi in tre anni.
Il lavoratore della scuola che si assenta anche per un solo giorno, ha il dovere di comunicare all’istituzione la propria assenza dal lavoro e avvisare il proprio medico curante il quale fornirà al lavoratore il numero di protocollo con il quale ha inviato il certificato medico all’INPS. Numero di protocollo che dovrà essere fornito alla scuola di servizio.
Al personale della scuola, sia docente sia ATA, che si assenta per malattia per un solo giorno o fino a un massimo di 10 giorni viene applicata una decurtazione dello stipendio relativamente alle voci accessorie, ma non nella retribuzione base.
L’assenza per malattia anche per un solo giorno non è soggetto a decurtazione soltanto se l’assenza è dovuta a:
• Infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL;
• Cause di servizio;
• Ricovero ospedaliero o day hospital;
• Gravi patologie con terapie invalidanti.
L’assenza per un giorno non esime il lavoratore dall’essere sottoposto a visita fiscale specialmente se l’assenza coincide con il giorno prima o successivo a una festività.
Il lavoratore della scuola che si assenta anche per un solo giorno deve rispettare gli orari di reperibilità dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 anche nei giorni festivi.