Un’influenza persistente, un’operazione improvvisa o una terapia lunga possono prolungare l’assenza dal lavoro ben oltre i 30 giorni. Ma cosa succede nel mondo della scuola quando i giorni di malattia si accumulano? Le regole cambiano in base al tipo di contratto. Vediamo cosa prevede il CCNL in ogni caso.
l personale scolastico con contratto a tempo indeterminato ha diritto a un periodo di comporto massimo di 18 mesi in un triennio, durante il quale:
• I primi 9 mesi sono retribuiti per intero;
• I successivi 3 mesi sono retribuiti al 90%;
• Gli ultimi 6 mesi sono retribuiti al 50%;
In questo periodo è garantita la conservazione del posto.
Il personale a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno ha diritto, secondo il nuovo CCNL 2019-2021 (art. 35), a:
• Un mese retribuito per intero;
• Fino a 8 mesi di conservazione del posto senza retribuzione;
Anche in questo caso il tetto massimo è di 9 mesi in un triennio scolastico.
Per i docenti e ATA con supplenze brevi o saltuarie, la tutela è minima:
• La malattia può essere retribuita al 50% fino a 30 giorni l’anno;
• Non si ha diritto a ulteriori mensilità;
• Il diritto alla conservazione del posto vale solo entro il limite contrattuale.
Anche le assenze retribuite parzialmente non bloccano la maturazione dell’anzianità di servizio, che resta pienamente riconosciuta.
In caso di malattia da 1 a 10 giorni, scatta la decurtazione di tutte le indennità fisse e accessorie, come previsto dal CCNL. L’unico compenso assicurato è lo stipendio base.
Non rientrano nel computo delle assenze per malattia e sono sempre retribuiti per intero:
• I giorni di ricovero ospedaliero;
• I giorni di day hospital.
Questi periodi hanno piena validità giuridica e contributiva.
Il personale assente per malattia è tenuto a restare reperibile per eventuali visite mediche di controllo nelle seguenti fasce orarie:
• Dalle 10:00 alle 12:00;
• Dalle 17:00 alle 19:00;
Anche nei giorni festivi. Eventuali uscite devono essere comunicate preventivamente alla scuola, specificando la motivazione.