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30.03.2026

Covid, Pregliasco difende obbligo vaccino e Green pass: frutto migliori evidenze disponibili in quel momento, non confondere scienza con convinzioni

Durante la pandemia da Covid del 2020/21 regnava “un contesto segnato da incertezza scientifica e necessità di decisioni rapide. Come ho avuto modo di sottolineare, le scelte adottate sono state basate sulle migliori evidenze disponibili in quel momento, in uno scenario in continua evoluzione”. A dirlo, lunedì 30 marzo, è stato Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università di Milano “La Statale”, chiamato a spiegare i motivi che portarono all’obbligo vaccinale e al Green pass: due condizioni reputate dal Governo di allora, guidato da Giuseppe Conte, indispensabili per entrare anche nelle scuole e partecipare alle lezioni (quindi anche per docenti e personale scolastico).

Il virologo, igienista e docente universitario, scrive l’Ansa, ha affrontato il tema della commissione Covid, la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, introdotta dall’attuale Governo Meloni, tornata a riunirsi per due giorni, che sta valutando la valenza della gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SarsCoV-2 e le misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SarsCoV-2,.

“Una Commissione di questo tipo – ha detto Pregliasco – è, in linea di principio, uno strumento utile e necessario. Tuttavia, il contesto e alcune dinamiche emerse nel dibattito pubblico mostrano quanto sia facile scivolare da un’analisi tecnica a una rilettura più orientata. Il punto centrale è che esiste una linea sottile tra analisi e narrazione. E questa linea si supera quando evidenze costruite attraverso metodo scientifico vengono poste sullo stesso piano di convinzioni o interpretazioni che non seguono gli stessi criteri”.

Secondo il noto virologo, quindi, la Commissione “può essere utile, perché è giusto analizzare anche criticamente quanto accaduto. Ma può diventare meno utile, e questo è un rischio concreto, se si crea uno spazio in cui posizioni rimaste finora ai margini del consenso scientifico trovano una legittimazione indiretta semplicemente perché inserite nello stesso contesto di discussione”.      

“È giusto valutare eventuali errori. Ma è altrettanto importante evitare che questo processo venga percepito come una delegittimazione complessiva della risposta scientifica e sanitaria alla pandemia. La scienza può e deve essere discussa, ma non può essere relativizzata né posta su un piano di equivalenza con opinioni che non si basano sugli stessi metodi di verifica. L’obiettivo dovrebbe essere quello di imparare davvero da quanto accaduto e rafforzare la capacità di risposta futura. Tutto ciò che si allontana da questo, anche senza dichiararlo esplicitamente – ha concluso Pregliasco -, rischia di indebolire, più che rafforzare, il rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e comunità scientifica”.

La conclusione di Pregliasco è quindi quella di chi guarda al passato cosciente che in quel momento ha intrapreso la strada migliore che c’era: “rileggere oggi quelle decisioni con il senno di poi è inevitabile, ma rischia di offrire una rappresentazione parziale di ciò che è realmente accaduto”.

Sull’argomento, nel 2023 si era espressa, con due sentenze la Corte Costituzionale, la quale aveva giustificato “l’imposizione dell’obbligo vaccinale” perché attinente “al principio di solidarietà”, legandolo anche al concetto basilare che “il rischio di eventi avversi anche gravi non implica l’illegittimità dell’obbligo vaccinali”.

Di recente, alcuni mesi fa, la stessa Consulta ha bocciato le questioni di legittimità costituzionali relative alle forti sanzioni, introdotte per legge nel 2021 e 2022, adottate verso i lavoratori sprovvisti di Green pass base e rafforzato: sulle questioni sollevate dal tribunale ordinario di Catania, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 199, depositata il 23 dicembre, si è in particolare espressa sulle norme del decreto-legge 21 settembre 2021, numero 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening) e del decreto-legge 7 gennaio 2022, numero 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

Secondo la Consulta, in primo luogo, l’obbligo vaccinale disposto nei confronti dei lavoratori over 50 “risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche che individuavano nei primi i soggetti più esposti alla malattia severa” e rappresenta una norma “non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus”.

La Corte ha inoltre “escluso la violazione” dell’articolo 32, primo comma, della Costituzione, rimarcando che “le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale confermano l’efficacia della vaccinazione anti Covid-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione” e che, secondo le conclusioni dell’Aifa e dell’Iss sulla sicurezza dei vaccini anti Covid -19, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa”, mentre “le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione“.

La Consulta è quindi intervenuta sulla necessità per il lavoratore non vaccinato o non guarito di “sottoporsi ogni due giorni al tampone”, per ottenere il green pass base per accedere al luogo di lavoro, escludendo che la stessa sia lesiva della dignità personale in quanto “non implica alcun apprezzamento negativo della persona che vi è sottoposta” e “non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative“.

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