Home Personale Dirigenti scolastici che convocano i docenti in ufficio di presidenza, gli eccessi...

Dirigenti scolastici che convocano i docenti in ufficio di presidenza, gli eccessi e certe prassi potrebbero sfociare in contenzioso

CONDIVIDI

Una docente ci scrive per lamentarsi di alcune ripetute convocazioni da parte del suo dirigente scolastico in ufficio di presidenza. Convocazioni fatte, per le vie brevi, attraverso una telefonata del collaboratore del ds che invita la docente a recarsi, alla fine delle lezioni, in presidenza per parlare con il dirigente. La docente specifica che tali convocazioni sono state quattro in un anno scolastico, facendo perdere all’insegnante delle ore di tempo di attesa e di colloquio con il ds. La motivazione, mai esposta in forma scritta, è sempre la stessa: “il metodo didattico e la valutazione data ad alcuni alunni nelle prove di verifica”. La docente ci chiede se tali convocazioni e certe prassi sono legittime.

Convocazioni fatte per le vie brevi

La convocazione del dirigente scolastico fatta nei confronti di un docente, fatta per le vie brevi, con una telefonata privata e senza specificare le motivazioni, avrebbe legittimità solamente se ci fosse un caso di assoluta emergenza e di evidente gravità. Altrimenti una convocazione per confrontarsi sul metodo didattico e la valutazione, dovrebbe avvenire in forma scritta e con un congruo preavviso. In buona sostanza dovrebbe avere il carattere dell’ufficialità, così come avviene per la convocazione di un Consiglio di classe straordinario.

Sarebbe da considerare fuori dalle norme e dall’etica professionale, fare una convocazione per le vie brevi e non formalizzata, con il preciso scopo di “attirare” un docente in Presidenza e obbligarlo ad un confronto, non annunciato e non concordato, con il dirigente scolastico e magari anche la famiglia di uno studente. Se poi tale incontro avesse anche lo scopo di contestare la valutazione di una verifica scritta o orale del docente nei confronti dello studente, tale modalità di convocazione oltre ad essere illegittima, potrebbe assumere i contorni dell’ipotesi di condizionamento psicologico del docente che si troverebbe, inconsapevolmente e inaspettatamente, nelle condizioni di dovere spiegare e giustificare, davanti al Dirigente scolastico, la sua valutazione e gli errori rilevati nella prova di verifica.

Il dirigente presiede i consigli di classe

È bene ricordare che il dirigente scolastico è il Presidente di ogni Consiglio di classe dell’intera scuola, questo suo compito può essere delegato ad un componente del Consiglio di sua fiducia, ma non può essere delegato ad un suo collaboratore che non sia docente di quella classe.

Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico. A tal proposito è utile ricordare l’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, in tale norma è scritto: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”.

Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi. Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti  “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola in cui svolgere tale funzione.

Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).

In nessun caso il dirigente scolastico può delegare a presiedere i consigli di classe a un suo collaboratore che non insegna nella specifica classe.

La norma sulla presidenza del Consiglio di classe è chiara e non lascia dubbi, il dirigente scolastico presiede il consiglio di classe e quindi in tale organismo collegiale può confrontarsi anche in merito alla valutazione e al metodo didattico utilizzato dagli insegnanti.

Normativa colloqui scuola-famiglia

È utile ricordare che l’art.44 del CCNL scuola 2019/2021, norma le attività “funzionali all’insegnamento” e inserisce tra queste i rapporti individuali dei docenti con le famiglie.

Il comma 5 dell’art.44 del CCNL scuola, che si riferisce esclusivamente ai doveri dei docenti, dispone la norma volta ad assicurare un rapporto efficace tra i docenti, famiglie e studenti. In tale norma è scritto che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

In tali regolamenti non è prevista, per il colloquio scuola-famiglia, la convocazione nell’ufficio di Presidenza per discutere, davanti al Dirigente scolastico e ai genitori degli studenti, la valutazione delle verifiche. La presenza del Ds ai colloqui equivale di fatto alla presenza del Ds durante lo svolgimento di una lezione o di una verifica. Si tratta di una vera e propria visita di controllo per mettere, illegittimamente e maldestramente, in imbarazzo il docente, inibendolo nella sua libertà di azione e di insegnamento. È bene specificare che le visite di controllo di questo tipo sono vietate dalla legge 300/70. A tal proposito l’art.6 della legge 300/70 prevede che le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché in casi eccezionali in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

Libertà di insegnamento

Forse sarebbe bene ricordare l’art.32 del CCNL scuola 2019-2021 che definisce la scuola come una “comunità educante e democratica” e, in particolar modo il comma 3 di tale articolo che ricorda espressamente che la progettazione educativa e didattica è elaborata dal Collegio docenti e approvata dal Consiglio di Istituto, ma sempre e comunque nel rispetto della libertà di insegnamento.

Questa importante norma è volta a tutelare il principio costituzionale della libertà di insegnamento dei docenti, attualizzandolo dentro un contesto di natura contrattuale. Intervenire da parte di un dirigente scolastico sulle strategie didattiche attuate da un docente per svolgere il suo insegnamento, se fatto fuori dal contesto normativo e collegiale, potrebbe aprire un contenzioso che addirittura violerebbe principi dettati dalla Costituzione. Per tale motivo, laddove esistono questioni pregiudiziali sulla metodologia didattica attuata dal docente o sulla libertà di pensiero espressa dall’insegnante, non è mai opportuna la convocazione privata per le vie brevi con il tentativo di creare pressione psicologica nell’agire didattico e valutativo del docente.