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Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio. Nessun rimborso del 2,50%

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Per smontare dunque la trattenuta del 2,50% per il fondo di previdenza, ritenuta illegittima dalla Consulta, il Governo ha abrogato il comma 10 dell’art. 12 del decreto-legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) che prevedeva, a decorrere dall’ 1.1.2011, il computo del TFS secondo le regole del Tfr:
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Ha ripristinato dunque la modalità di calcolo del TFS (termine di fine servizio) che è più favorevole rispetto a quella introdotta dal decreto stesso; e soprattutto ha legittimato la trattenuta del 2,5% a carico del dipendente pubblico.
Non ci sarà, pertanto, alcuna restituzione delle somme trattenute nel 2011 e nel 2012. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza
Per quanto riguarda le cause pendenti, ne consegue la loro estinzione di diritto.
Ecco il testo del D.L. n. 185 del 29 ottobre sul 2,50%