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Docente della primaria non può fare supplenza alla scuola dell’infanzia

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C’è un passaggio del comma 85 della legge 107/2015 che deve essere chiarito, riguardo le supplenze fra diversi ordini e gradi, dato che si tratta di un argomento spesso proposto da alcuni nostri lettori in cerca di consigli.

A tal proposito, su Italia Oggi, viene proposto proprio il caso tipo, ovvero, chiede una docente, se sia legittima la decisione del dirigente scolastico di assegnare le supplenze della scuola dell’infanzia alle colleghe della primaria, sdoppiando le compresenze, decisione che il dirigente legittima citando appunto il comma 85 della Buona Scuola: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al  comma 7 il dirigente  scolastico  può  effettuare  le  sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove  impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.

Scambio di supplenze solo fra gradi di istruzione, non fra ordini

Leggendo la norma, in realtà non dovrebbero esserci particolari problemi di interpretazione, dato che nella scuola italiana solo la scuola secondaria è suddivisa in gradi, ovvero secondaria di primo grado (scuola media) e secondaria di secondo grado (scuola superiore). Pertanto, il comma riferisce proprio questa possibilità secondo cui, in casi specifici, un docente della scuola media può essere assegnato come supplente alla scuola superiore e viceversa.

Ma, nel caso in questione, posto dalla docente su Italia Oggi, non è consentito fare supplenza dalla scuola primaria all’infanzia e, di conseguenza, nemmeno il percorso inverso. Così come una docente della primaria non potrà essere chiamata per una supplenza alle scuole medie.

E il codice civile…

A sostegno di questa tesi, il supplemento de Il Sole 24 Ore, cita anche l’articolo 2013, comma 1 del Codice Civile: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Ci pare pertanto errata l’interpretazione della normativa da parte del dirigente scolastico in questione, ma il caso riportato, purtroppo, non è isolato, come testimoniano quesiti simili posti anche dai nostri lettori.