Le assenze dei docenti di ruolo rappresentano un tema che, ogni anno scolastico, genera dubbi e discussioni tra chi lavora nella scuola. Permessi, malattia, esigenze personali: la normativa non sempre appare chiara a chi deve applicarla.
Molti docenti si chiedono infatti quali siano i limiti, i diritti e gli obblighi previsti dal contratto. Alcuni sono noti, altri meno e spesso il confine tra ciò che è consentito e ciò che non lo è può sembrare sfumato.
Per i docenti di ruolo rientrano tra le assenze retribuite: otto giorni annui per la partecipazione a concorsi o esami (inclusi i tempi di viaggio), tre giorni per lutto in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica o conviventi stabili, nonché degli affini di primo grado.
I permessi sono a domanda e riguardano personale docente. Nell’anno scolastico spettano inoltre tre giorni per motivi personali o familiari, documentabili anche con autocertificazione; per le stesse ragioni si possono fruire sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
In occasione del matrimonio è previsto un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi, con fruizione compresa da una settimana prima a due mesi dopo la data delle nozze. Tali periodi sono cumulabili, non riducono le ferie e sono utili all’anzianità; la retribuzione è intera (salvi i compensi accessori esclusi).
Oltre ai permessi retribuiti, il contratto riconosce ai docenti la possibilità di richiedere permessi brevi per esigenze personali o familiari. Possono essere concessi tanto ai lavoratori di ruolo quanto a quelli a tempo determinato e non possono superare la metà dell’orario giornaliero, con un massimo di due ore per i docenti, riferite a unità minime corrispondenti alle ore di lezione.
Il monte complessivo di permessi brevi non può superare l’orario settimanale di insegnamento. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro due mesi, di norma tramite supplenze o attività didattiche integrative, con priorità nella classe di titolarità. Qualora il recupero non sia possibile per fatto imputabile al dipendente, è prevista una trattenuta proporzionale sulla retribuzione. Anche i permessi brevi devono essere documentati tramite autocertificazione.
Il docente di ruolo assente per malattia conserva il posto fino a 18 mesi, con trattamento economico pieno per i primi nove, ridotto al 90% per i tre successivi e al 50% per gli ultimi sei. In caso di gravi patologie o ricovero, la retribuzione resta invece integrale, a fronte dell’obbligo di comunicare l’assenza e rispettare le fasce di reperibilità. In casi particolarmente gravi il docente può assentarsi per altri 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento economico.
Una tutela particolare riguarda le lavoratrici vittime di violenza di genere, che possono usufruire di un congedo retribuito fino a 120 giorni in tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. La richiesta deve essere presentata in forma scritta, corredata dalla relativa certificazione, con un preavviso minimo di sette giorni e l’indicazione delle date di inizio e fine. Queste assenze sono computate ai fini delle anzianità di servizio a tutti gli effetti, sia economici che giuridici.