
Il rapporto annuale dell’Istat ci dà un dato molto importante su cui riflettere, quello riferito all’aumento progressivo di casi di disabilità nelle scuole del nostro sistema pubblico di istruzione. Questi dati indicano un forte bisogno di formare personale specializzato per affrontare al meglio il delicato problema dell’inclusione, della didattica inclusiva e del ruolo del docente di sostegno con specializzazione. Eppure sui docenti di sostegno e sull’inclusione esistono dei problemi, che vengono sollevati all’interno delle scuole e non emergono a sufficienza nei luoghi deputati al confronto didattico. Stiamo parlando di numerose storture che vedono, loro malgrado, vittime sacrificali proprio i docenti di sostegno: “atti illegittimi, abusi e soprusi generati all’interno delle dinamiche delle singole istituzioni scolastiche”.
TFA sostegno X ciclo e corsi Indire
Un aumento, quello degli studenti con disabilità, che negli ultimi 10 anni, come rivela l’Istat, ha toccato una percentuale prossima al 60% e rispetto agli iscritti delle nostre scuole ha quasi raggiunto la soglia del 5%. Quindi questo significa che per ogni 100 studenti frequentanti il percorso di studi, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, almeno 5 sono studenti con disabilità. Per la verità il dato del 5% non è uniforme su tutti gli ordini e gradi di istruzione, ma è superiore al 5% all’infanzia, primaria e secondaria di I grado, e al di sotto del 5% alla secondaria di secondo grado. Questi dati statistici ci fanno comprendere il motivo e l’opportunità che viene data ad oltre 37 mila aspiranti ad ottenere la specializzazione sul sostegno di potere entrare a frequentare il prossimo ciclo TFA sostegno e per altri 35 mila posti, sono stati previsti dei percorsi Indire per triennalisti con esperienza di servizio sul sostegno e per coloro che hanno il titolo estero di sostegno non ancora riconosciuto ed ha presentato domanda di riconoscimento entro l’1 giugno 2024 e non ha ancora ricevuto risposta. In buona sostanza per il 2026/2027 ci saranno circa 72 mila specializzati sul sostegno con titolo emesso dalle università italiane e da Indire.
Atti illegittimi, abusi e soprusi
Il senso civico dell’inclusione, il valore degli interventi didattici progettati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, tutta la didattica rivolta all’inclusione, mostra dei limiti profondi nella realtà della vita quotidiana scolastica, dove molto spesso il docente di sostegno con specializzazione viene utilizzato, in modalità non conforme alla legislazione scolastica, per fare supplenze di docenti assenti. A volte, o forse anche in modo più diffuso e ampio, esistono delle gestioni dei docenti di sostegno che non sembrano essere accettabili. Si arriva anche a veri e propri abusi e soprusi che non possono essere tollerabili.
Troppo spesso, come ci viene puntualmente segnalato da lettere che arrivano in redazione, alcuni docenti di sostegno vengono chiamati a fare delle supplenze per sostituire docenti assenti, questo anche quando l’alunno con disabilità, a loro assegnato, è presente a scuola. Ci viene segnalato anche che, quando è assente il docente della disciplina, il prof di sostegno venga lasciato puntualmente in classe da solo a governare tutta la classe senza che il docente assente venga sostituito.
Ci viene anche segnalato che in alcune scuole, venga nominato, proprio tra i docenti di sostegno, un responsabile dell’inclusione, che diventa un vero e proprio “capo” che impartisce ordini di servizio e precisi compiti da eseguire agli altri docenti di sostegno. Pare, sempre da segnalazioni giunte alla nostra redazione, che tale “capo dei docenti di sostegno“, abbia potere nella definizione degli orari scolastici dei docenti di sostegno, nell’assegnazione dei casi e quindi alle classi dei docenti, nella formazione delle classi con casi di alunni disabili, nell’assegnazione delle sostituzioni, nel controllo dei processi di apprendimento e didattici degli alunni con disabilità.
Ebbene possiamo assolutamente asserire che, quanto ci viene segnalato, se realmente accadesse all’interno di una comunità educante, contravviene alla più elementare normativa scolastica e anche alla normativa contrattuale, oltre a riscontrare degli evidenti limiti su principi costituzionali come la libertà di insegnamento e ingerenze legislative riferibili al testo unico sulla scuola.
Normativa vigente sui docenti di sostegno
È utile sapere che in una classe in cui c’è un alunno disabile, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui si chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione a quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art.28 del CCNL 2006/2009 (oggi sostituito dall’art. 43 del CCNL scuola 2019/2021), e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.
La normativa vigente prevede che non possa essere il responsabile dell’inclusione a fare l’orario di servizio dei docenti di sostegno, perchè la formulazione dell’orario di servizio è una prerogativa della “Funzione direttiva” e spetta unicamente al dirigente scolastico. Basterebbe leggere attentamente l’art.396, comma 2, del d.lgs. 297/94 per capire che l’orario dei docenti, compresi ovviamente i docenti di sostegno, spetta al dirigente scolastico e non certamente a chi svolge il compito di coordinamento sull’inclusione. Inoltre in riferimento alla programmazione didattica, alla valutazione e alle strategie di apprendimento, ci sarebbero degli organi collegiali come il Consiglio di classe e il Collegio docenti che hanno voce in capitolo, in senso contrattuale e legislativo sulla compresenza del docente di sostegno all’interno della classe. In buona sostanza l’orario scolastico del docente di sostegno lo deve formulare il dirigente scolastico sulla base della programmazione educativa e didattica definita dal Consiglio di classe.
Costituzione e testo unico della scuola
È utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.
In buona sostanza se l’alunno disabile è presente a scuola, bisogna sapere che non è legittimo sottrarre il docente di sostegno dalla classe per assegnargli una supplenza, diventa non solo un atto di prevaricazione nei confronti del docente titolare di sostegno, ma un atto gravissimo nei confronti del diritto di assistenza e istruzione dell’alunno disabile.
Libertà di insegnamento e indipendenza CdC
Se il responsabile dell’inclusione dovesse intervenire sull’insegnamento del docente di sostegno o sulle scelte didattiche operate dal Consiglio di classe, oppure dovesse entrare nelle dinamiche riferite alle strategie di inclusione operate durante le attività da svolgere in compresenza, questa sarebbe una grave ingerenza che tocca sia aspetti costituzionali di libertà di insegnamento e sia legislativi che riguardano l’indipendenza del Consiglio di classe. È utile sapere che il Gruppo di Lavoro Operativo, organo collegiale deputato a redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato), non ha poteri di intervento sulle decisioni del Consiglio di classe, ma piuttosto si coordina e collabora con il Consiglio di classe che è parte integrante del GLO. Non può avvenire il viceversa, ovvero che il GLO sia parte integrante del Consiglio di classe che, invece, mantiene la sua totale indipendenza.