Un docente di sostegno X ci chiede se è legittimo il fatto che, quando c’è il suo allievo viene chiamato a sostituire i colleghi assenti o, in alcuni casi, viene lasciato da solo a gestire l’intera classe per l’assenza del docente curricolare. IL docente X ci chiede anche se è legittimo il suo utilizzo come supplente dei docenti assenti nel caso manchi l’alunno con diabilità a lui assegnato.
Partiamo con il dire, come pienamente consolidato dalla legge e dalle norme contrattuali, che il docente di sostegno è un docente dell’intera classe e non solo l’insegnante che si occupa esclusivamente dell’alunno con disabilità a lui assegnato.
Il Ministero dell’istruzione attraverso la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
La suddetta nota è il documento ufficiale che fissa le linee guida dell’inclusione e dell’integrazione degli studenti con disabilità. In tale documento emerge in modo chiaro che quando, in modo ripetuto ed usuale, il docente di sostegno viene utilizzato per fare supplenze in altre classi, lasciando solo l’alunno disabile a cui è stato assegnato, o quando il docente di sostegno deve restare solo in classe a gestire l’intera classe con presente anche l’alunno con disabilità, allora, non solo si riduce l’efficacia del progetto di integrazione, ma addirittura si svilisce la professionalità del ruolo del docente di sostegno.
In una classe in cui c’è un alunno disabile, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui si chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009 (confermati nel CCNL scuola 2016-2018 e nel CCNL scuola 2019-2021), e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.
Nel caso l’alunno con disabilità è assente, il docente di sostegno continua regolarmente ad essere docente della classe e quindi di supporto alla didattica, tuttavia se ci sono urgenze di sostituzione di docenti in altre classi, può essere utilizzato prioritariamente nella sua stessa classe, a sostituire altri docenti di sostegno assenti, oppure più genericamente a sostituire un docente disciplinare di altra classe. È sempre bene specificare che il docente di sostegno non può essere trattato come un tappabuchi, ma solo in via eccezionale, quando non esistono alternative, possa essere utilizzato a fare supplenze ma solo in caso di assenza dell’alunno disabile.