Le relazioni tra dirigenza e docenti di una istituzione scolastica, tra staff di direzione e insegnanti della scuola, sono di fondamentale importanza per svolgere serenamente la funzione docente e soprattutto per consentire l’espletamento delle attività di insegnamento e anche quelle collegiali. Non dovrebbe essere mai dimenticato quanto scritto nell’art.32 del CCNL scuola 2019-2021: Scuola come “Comunità educante e democratica”. È chiaramente scritto che i docenti, tra le altre componenti della comunità educante, partecipano democraticamente agli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994.
Un docente X ci spiega che il responsabile del plesso in cui il docente X svolge le sue 18 ore settimanali, modifica quasi giornalmente, comunque con una certa frequenza, l’orario settimanale dei docenti per coprire gli insegnanti assenti. La modifica avviene puntualmente senza preavviso e determina uno squilibrio, non solo dell’orario settimanale, ma addirittura del monte ore annuo definito dalle tabelle orarie degli ordinamenti scolastici. In buona sostanza il responsabile di plesso, fa svolgere al docente X un numero maggiore di ore in una classe, sottraendo ore da svolgere in un’altra classe. Nella classe dove c’è il docente di sostegno in compresenza con il docente curricolare, sottrae il docente della disciplina, dirottandolo in altra classe. Questo viene fatto di imperio e senza dare la possibilità al docente X di obiettare. Il docente X sostiene che secondo il responsabile di plesso, queste modifiche sono legittime e che non possono essere contestate da nessuno. Quindi il docente X viene invitato ad eseguire l’ordine di servizio, senza “opporre resistenza”, altrimenti potrebbe scattare la sanzione disciplinare.
È bene sottolineare che, nonostante la buonafede del responsabile di plesso a tentare di coprire tutti i docenti assenti e di tutelare al massimo la vigilanza, l’azione sistematica di variare gli orari scolastici settimanali è chiaramente un abuso che ha tutte le caratteristiche di disposizioni totalmente illegittime.
Se il docente X nella classe A deve garantire, secondo i quadri orario allegati alla riforma degli ordinamenti scolastici, 66 ore annue, ma il responsabile di plesso impedisce l’espletamento di una parte di queste 66 ore da parte dell’insegnate X, sta commettendo un atto illegittimo che non può essere giustificabile. Inoltre è bene sapere che l’art.14, comma 22, del decreto legge 95/2012, specifica che le deleghe che il dirigente scolastico fa ai respnsabili di plesso, ma più in generale ai componenti del suo staff di direzione, non costituiscono affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie. In buona sostanza il responsabile di plesso non può “minacciare” sanzioni disciplinari e non può imporre ordini di servizio, in modo particolare quando tali ordini hanno una matrice evidentemente illegittima.
Una responsabile di plesso, rimpovera la docente Z per non averla avvisata di una convocazione a scuola di un genitore per affrontare un incontro scuola-famiglia. In buona sostanza la responsabile di plesso sostiene che per svolgere un colloquio tra docente e genitore, bisogna chiedere il permesso al respondabile del plesso.
Appare evidente che i rapporti scuola-famiglia hanno anche una dimensione di riservatezza, oltre ad essere un momento di confronto importante sotto il profilo educativo e pedagogico. La docente Z ha certamente la piena autonomia nello stabilire, oltre il piano annuale delle attività, quando dedicare il tempo per colloquiare con i genitori, senza per altro chiedere a nessuno il permesso per il ricevimento.
Quindi il rimprovero fatto alla docente Z dalla responsabile di plesso è ingiustificato e non poteva essere fatto. Inoltre il responsabile di plesso non può intervenire con rimproveri verbali all’indirizzo di altri docenti, quindi si tratta di una modalità non solo illegittima, ma addirittura inopportuna.