Home Personale Entrata e uscita da scuola, i docenti hanno precisi doveri contrattuali

Entrata e uscita da scuola, i docenti hanno precisi doveri contrattuali

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Ci scrive una docente di scuola secondaria di primo grado, chiedendo se è legittimo che la sua dirigente scolastica impone alle insegnanti di prelevare la classe al cancello della scuola per dirigersi in aula con tutti gli studenti. Appare evidente che i doveri contrattuali prevedono tutt’altro e la richiesta dirigenziale è totalmente illegittima.

La richiesta della dirigente scolastica

La dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo scrive, in un piano gestionale per l’entrata in aula delle classi della scuola secondaria, la seguente disposizione: ” I docenti prelevano e accompagnano la classe agli ingressi stabiliti, verificano il rispetto delle regole nella classe e durante i percorsi di accesso”. In buona sostanza la ds ordina ai docenti della sua scuola di attendere tutti gli studenti “fuori dalla scuola”, per prelevarli e accompagnarli ad un dato cancello e per condurli, attraverso un dato percorso, in classe.

È inutile dire che l’ordine di servizio contrasta con le norme contrattuali e con i compiti della docenza. Un docente non è chiamato a radunare gli studenti fuori dalla scuola e a condurli in aula, ma invece ha altri compiti da eseguire.

Norma contrattuale sull’entrata dei docenti

L’art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009 specifica che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Questo significa che il docente ha solo l’obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, intendendo che la vigilanza del prof inizia dentro la classe e non certamente per strada e fuori dalla scuola. Alla fine delle lezioni, gli insegnanti dell’ultima ora sono chiamati ad assistere gli studenti fino all’uscita. Non esistono per i docenti obblighi di attesa e di consegna dei figli ai genitori. La vigilanza degli studenti nelle pertinenze della scuola, sia all’entrata che all’uscita, spetta ai collaboratori scolastici, non certo ai docenti.