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Errore materiale, rettifica ed autotutela

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Può capitare che alcuni atti provenienti dall’amministrazione scolastica siano stati prodotti erroneamente e per rimediare all’errore si provvede con un atto cd di rettifica. Sull’atto di rettifica, solitamente viene indicato il motivo per cui si è proceduto a ritoccare il provvedimento e spesso capita venga segnalato un errore materiale che come tale non necessita di un’analisi complessa per la rettifica.

Il Consiglio di Stato sez. VI – con sentenza del 5 marzo 2014, n.1036 a proposito dell’istituto della rettifica, relativamente a un atto amministrativo che però non riguardava un caso di scuola ha sancito quanto segue: “L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità.

Affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto.

Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell’atto”.

Appare dunque evidente che un’interpretazione approfondita dell’errore esclude la possibilità di una rettifica.

In questo caso, l’errore può essere corretto attraverso l’istituto dell’autotutela. Distinguiamo fra autotutela facoltativa, autotutela doverosa e autotutela in sede contenziosa.

La prima si esercita attraverso provvedimenti di secondo grado d’annullamento d’ufficio, la seconda durante il controllo e infine autotutela in sede contenziosa a seguito di un ricorso dell’interessato.