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Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento, concesse ulteriori 254,5 posizioni

Lara La Gatta

Con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 129 del 2 luglio 2025 è stato aggiornato il decreto 26 luglio 2024, n. 151, in applicazione dell’art. 1, comma 83-quinquies della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la concessione di ulteriori posizioni di esonero e/o semiesonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Il Decreto dispone che per l’anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle sole Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento, senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto ai contingenti definiti per ciascuna Regione dal D.I .30 giugno 2023, n. 127, sono messe a disposizione le corrispondenti economie per la concessione di ulteriori 254,5 posizioni di esonero dall’insegnamento rispetto al contingente
complessivo nazionale determinato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze n.151 del 26 luglio 2024.

Il contingente è ripartito tra le Regioni come da seguente tabella:

Modalità di individuazione delle scuole che possono richiedere esoneri e semiesoneri

Parametri, criteri e modalità di individuazione delle istituzioni scolastiche che possono chiedere agli Uffici scolastici regionali la concessione degli ulteriori esoneri o dei semiesoneri sono definiti nel decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.151 del 26 luglio 2024.

Sostituzione del personale

Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. In caso di revoca dell’individuazione del docente collaboratore, effettuata dal dirigente scolastico, l’istituzione scolastica ne dà tempestiva comunicazione all’USR.

Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati sui capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04 e Capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del comparto scuola.

IL DECRETO

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