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Ferie d’ufficio per le supplenze brevi? Alcuni ds forzano la mano. L’altolà dei sindacati

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Il lungo ponte di Ognissanti è ormai alle spalle. Con un numero imprecisato di precari temporanei, docenti e Ata, che hanno dovuto piegarsi alle richieste più o meno pressanti dei loro dirigenti. E usufruire, nei due giorni di sospensione dell’attività didattica, delle ferie maturate nel corso della loro supplenza. Tutto nasce dalla disposizione normativa prevista dal decreto legge 95/2012, del 6 luglio scorso, più noto come spending review, che vieta il pagamento, anche ai pubblici dipendenti, delle ferie maturate e non godute. In particolare l’art. 5 del dl prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, devono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Dopo aver chiarito, dopo non poche incomprensioni, che l’adozione della norma non ha effetto retroattivo, nelle ultime settimane la disposizione ha indotto diversi dirigenti scolastici a prendere una posizione sulla questione decisamente rigida. Questi capi d’istituto hanno infatti invitato gli interessati, docenti e personale Ata con supplenze brevi o fino ad “avente diritto”, a consumare le ferie negli immediati giorni successivi alla maturazione. Con l’accortezza di concordare le date con la stessa dirigenza. In alcuni casi i presidi, timorosi di dover pagare di tasca propria le ferie dei precari quando questi saranno licenziati per la scadenza naturale della supplenza, si starebbero anche attivando per stipulare dei nuovi contratti indicanti una clausola dello stesso tenore.
In attesa di una deroga dell’applicazione della norma per il personale precario della scuola, prevista nel ddl Stabilità ora all’esame della Camera, i sindacati hanno sin da subito espresso la loro contrarietà. Ad iniziare da Flc-Cgil, Cisl, Uil e Snals, che lo scorso 12 ottobre hanno inviato una lettera unitaria attraverso la quale si chiedeva un incontro al MIUR per superare la norma introdotta. I rappresentanti dei lavoratori del comparto scuola hanno tenuto a precisare che “si tratta di una norma di carattere generale che interessa tutti i lavoratori pubblici, la cui applicazione, a parere delle Scriventi Segreterie, risulta impossibile nel comparto scuola nel caso del personale precario (supplenti temporanei fino alla fine delle attività didattiche e supplenti temporanei), la cui assenza per ferie farebbe sorgere il bisogno di una supplenza, con il consequenziale costo aggiuntivo”. Per poi aggiungere che “in alcuni casi (nominati fino all’avente diritto) risulta addirittura impossibile mettere i lavoratori nelle condizioni di fruire delle ferie maturate, dal momento che non si conosce in anticipo quando terminerà il rapporto di lavoro”.
Nei giorni scorsi si è espressa anche la Gilda degli Insegnanti, secondo cui le richieste dei dirigenti di far fruire ai supplenti temporanei le ferie maturate nel corso del ponte di Ognissanti sarebbero “iniziative fantasiose in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali in vigore”. Il sindacato guidato da Rino Di Meglio ha sottolineato che il “14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che “nel contratto di lavoro nulla si rinviene in riferimento ad eventuali obblighi di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, essendo previsto che tale fruizione possa avvenire solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche”.
In effetti il Ccnl obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche, quindi dal 1° luglio al 31 settembre. “Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale – sottolinea la Gilda – ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell´Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la ‘monetizzazione’ delle ferie”.
Anche la Usb Scuola Sicilia non sembra avere dubbi: “la norma della ‘spending review’ che vieta il pagamento delle ferie maturate e non godute oltre ad essere in pieno contrasto con l’art. 19 del CCNL della scuola, con la Costituzione italiana e col Codice Civile, non prevede nessun ‘consiglio o obbligo’ per i dirigenti scolastici a modificare i contratti a loro piacimento”.
Per la Usb siciliana, che teme l’espandersi dei “dirigenti-sceriffo”, “finchè si resta nell’ambito dell’‘invito’, i docenti possono tranquillamente declinare la sconcia proposta e decidere loro quando usufruire dei giorni di ferie, ma nel momento in cui si trascende nell’illegalità e nella tracotanza come è accaduto nella scuola secondaria di I grado ‘Gregorio Russo’ di Palermo, dove i colleghi precari sono stati ‘collocati d’ufficio’ in ferie, è necessario denunciare con forza l’arroganza di alcuni dirigenti scolastici e il loro collaborazionismo nella distruzione del Ccnl”.
“L’atto compiuto in questa scuola ad opera del dirigente scolastico – conclude la sezione siciliana – dimostra chiaramente la totale deriva e lo sprezzo dei diritti dei lavoratori, lasciando intravedere con chiarezza alcune delle conseguenze che produrrà l’ex ddl Aprea: i lavoratori in balìa delle ‘libere associazioni/interpretazioni’ di dirigenti-padroni che decidono persino quando un lavoratore debba riposarsi!”. Il concetto è ribadito da un comunicato, stavolta, nazionale dei Comitati di base nel quale si ricorda che “alla luce della normativa attualmente vigente non sussiste alcun obbligo di richiedere le ferie in giorni predeterminati di sospensione delle lezioni  per cui qualsiasi imposizione in tal senso è da considerarsi illegittima”.
Sulla questione si è poi espressa l’Anief, che ha messo in guardia i dirigenti scolastici inviando loro una lettera proprio alla vigilia del ponte d’inizio novembre. Anief sostiene che “non esiste nessun riferimento legislativo o contrattuale che può collocare in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni i precari con contratto temporaneo, sino ad avente diritto o con supplenze fino al 30 giugno 2013, né tantomeno li autorizza a realizzare modifiche unilaterali dei contratti per prevenire ipotetiche richieste di pagamento”. Secondo il sindacato degli educatori in formazione “nessuna norma ha attualmente superato il disposto del c. 2 art. 19 del Ccnl Scuola, ove si stabilisce che ‘la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria”. Dopo aver sottolineato che i periodi di sospensione delle lezioni (Ognissanti, pausa natalizia, pasquale, etc.) risultano “ben diversi da quello identificato come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, ovvero quello di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto)”, l’Anief ha chiesto a tutto il personale precario interessato di “non dare seguito alcuno agli ‘inviti’ a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni da parte dei dirigenti scolastici. Nel caso in cui questi ultimi volessero ‘forzare la mano’, emanando provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio”, il sindacato ha fatto sapere di avere già predisposto le contromisure attraverso un modello di risposta ad hoc.
Sul caso si sono espressi però anche alcuni dirigenti ministeriali. Come quello responsabile dell’Ambito Territoriale di Bari,Giovanni Lacoppola, che, sollecitato dalle “numerose lamentele e richieste di chiarimenti” riguardo alle iniziative unilaterali dei ds, non ha esitato ad asserire, attraverso una lettera ufficiale che si tratta di prese di posizione fuori luogo. “In attesa di tali chiarimenti – ha scritto Lacoppola – si ritiene che il comportamento di quei Dirigenti scolastici che procedono alla ridefinizione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato del personale scolastico sia di dubbia legittimità e si esponga inevitabilmente al contenzioso dei lavoratori interessati”. Il dirigente ha quindi invitato i ds ad evitare iniziative incaute, “in attesa di opportune indicazioni che perverranno nei prossimi giorni, allo scopo di rendere applicabili le norme approvate nel rispetto dei diritti di tutti gli operatori scolastici coinvolti. Inoltre, per la stessa ragione, non sembra condivisibile il comportamento di taluni Dirigenti Scolastici, i quali avrebbero manifestato l’intenzione di collocare in ferie i docenti a tempo determinato in concomitanza con il prossimo ‘ponte’ di Ognissanti”.
L’avviso però, a quanto ci risulta, non è servito a spazzare via gli equivoci. Nella provincia d Bari, come in molte altre. Il Miur farebbe bene a dare indicazioni. A meno che non intenda aspettare l’approvazione della Legge di Stabilità.