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Ferie docenti e personale Ata, ecco come richiederle e soprattutto chi deve concederle rispetto le dovute esigenze del servizio

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Tra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche, docenti e personale Ata sono chiamati a presentare il loro piano di ferie. Specifichiamo che la richiesta di ferie dei docenti, è strettamente legata al calendario scolastico delle lezioni, a quello degli esami di Stato e di altri impegni di natura didattica o di impegni funzionali all’insegnamento, mentre quella di ferie del personale Ata è legata alle esigenze di servizio e di funzionamento dei servizi scolastici, compreso, ovviamente, il funzionamento dei servizi di segreteria.

Ferie docenti nei mesi di luglio e agosto

È utile ricordare, come abbiamo fatto già altre volte, che per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i supplenti annuali con contratto determinato fino al 31 agosto 2025 sarà possibile fare la richiesta di ferie alla fine del mese di giugno o, per chi ha impegni di esami di Stato, non appena ha terminato la propria funzione di commissario o presidente di Commissione.

Il calcolo delle giornate di ferie, sempre e in ogni caso, non dovrà tenere conto delle giornate festive, come le domeniche, il Ferragosto e il Santo Patrono del comune in cui è ubicata la scuola. I giorni di ferie da fruire a luglio e agosto, potranno essere fruiti nei giorni decisi dal docente e non potranno essere imposti dall’Amministrazione, bisognerà, obtorto collo, tenere nel dovuto conto gli impegni collegiali programmati negli ultimi giorni di agosto, per l’espletamento delle verifiche e delle procedure del debito scolastico della scuola secondaria di II grado.

Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.

La questione dei 6 giorni di ferie per i docenti

I docenti con contratto a tempo indeterminato potrebbero fruire, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, anche sotto forma di permessi personali o familiari, di 6 giorni di ferie anche durate il periodo delle attività didattiche. Stante la norma che prevede la possibilità della fruizione di questi 6 giorni di ferie, come permessi retribuiti, in periodi di attività didattica, esiste la problematica che tale situazione non dovrebbe arrecare costi aggiuntivi per la finanza pubblica. La questione è controversa ed ha orientamenti giurisprudenziali contrapposti, però, nel caso la contrattazione di Istituto preveda espressamente una norma che vada nella direzione della fruizione di questi 6 giorni alla medesima stregua dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, il problema di un possibile diniego da parte del dirigente scolastico sarebbe risolto. Ovviamente i suddetti 6 giorni di ferie, eventualmente fruiti, per intero o parzialmente, nel periodo delle lezioni e comunque al di fuori dei mesi di luglio e agosto, vengono sottratti al calcolo delle ferie per la richiesta da presentare al dirigente scolastico.

Come chiedere le ferie per i docenti

Non esiste una modalità uguale per tutte le scuole per richiedere i giorni di ferie, la procedura sarà specificata dal dirigente scolastico in una circolare interna sugli adempimenti finali del docente. Tra gli adempimenti finali c’è anche quella riferita alla richiesta delle ferie. Nella maggior parte delle scuole , la richiesta viene fatta attraverso il registro elettronico, ma potrebbe essere fatta protocollando la richiesta in modo tradizionale o attraverso PEC del docente alla PEC della scuola. Comunque è una richiesta che dovrà essere vagliata dal dirigente scolastico e quindi autorizzata.

Ferie del personale Ata

In moltissime scuole, già in questi giorni, per predisporre una adeguata organizzazione basata sulle effettive esigenze di servizio, i dirigenti scolastici stanno chiedendo al personale Ata di presentare un piano di ferie attua a garantire contemporaneamente il diritto contrattuale della fruizione delle ferie e sia la copertura dello svolgimento dei servizi scolastici. Per il personale ata a tempo indeterminato, bisogna specificare che le ferie e le festività soppresse devono essere godute irrinunciabilmente entro l’ultimo giorno del mese di agosto 2025, anche in più periodi non continuativi, effettuando, come previsto dal contratto collettivo nazionale, almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra luglio e agosto.
Le ferie del personale ata titolare potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, entro e non oltre il 30 aprile 2026, solo se e nella misura in cui la loro fruizione integrale sia stata impossibile per motivate esigenze di servizio o per altri motivi oggettivi e previsti dalle norme contrattuali.
Per il personale ata ci sarebbero anche i riposi compensativi per ore di straordinario effettuate e non retribuite dovranno essere fruiti nelle modalità e nei tempi previsti nella contrattazione integrativa di Istituto.

Per il personale ata con contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche): le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della scadenza del contratto per evitare di non vedersi retribuite le ferie non fruite. Su questo i dirigenti scolastici stanno procedendo con precise circolari interne per evitare il pericolo di contenziosi volti a risarcire il personale precario che non ha fruito delle ferie dovute prima della scadenza del contratto a tempo determinato.
contratto, pena la decadenza dal beneficio.