Le ferie rappresentano un diritto costituzionale e irrinunciabile, tale diritto spetta a tutto il personale docente e ata. L’istituto giuridico delle ferie è regolato per i docenti e ata con contratto a tempo indeterminato dall’art.13 del CCLN scuola 2006-2009 e per i docenti e ata precari, ovvero che abbiano un contratto a tempo determinato, dall’art.35 del CCLN scuola 2019-2021.
Le ferie per i docenti di ruolo sono quindi regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL scuola 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
Le ferie si richedono di norma per i mesi di luglio e agosto, ma comunque nei periodi di interruzione delle attività didattiche o per meglio dire quando si interrompono le lezioni.
Vanno richieste quindi immediatamente dopo gli scrutini finali di giugno, coerentemente con quanto verrà previsto da una apposita circolare interna della scuola che ne dispone i tempi e le modalità di presentazione dell’istanza di ferie.
Il docente potrebbe prendere le ferie anche durante il periodo delle vacanze natalizie o pasquali, escludendo ovviamente i giorni festivi e le domeniche.
A tal proposito è utile specificare che la fruizione delle ferie, in termini di legge, viene disposta dall’art. 1 comma 54 della L. n.228 del 24 dicembre 2012, nota come legge di bilancio 2013: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di Stato”.
Per quanto suddetto si evince che i periodi utili per poter fruire delle ferie sono i seguenti: