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Ferie docenti, quando terminano la ripresa del servizio è vincolata alle attività programmate

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I docenti fruiscono delle ferie nei mesi di luglio e agosto e, quando terminano, devono rientrare fisicamente in servizio solo se a scuola ci sono attività programmate, riunioni collegiali straordinarie debitamente motivate, oppure, in caso della scuola secondaria di II grado, quando sono fissati gli esami per il superamento del debito scolastico e la relativa sessione degli scrutini finali per la valutazione della sospensione del giudizio dello scrutinio di giugno.

Non è previsto un rientro per fine ferie del docente, quando a scuola non è stato programmato, sul piano annuale delle attività, alcun incontro collegiale.

Ferie dei docenti

Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico, per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Ai sensi dell’art. 14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art. 13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.

Illegittimo l’obbligo del rientro a fine ferie del docente

Obbligare un docente al rientro in servizio per fine ferie, quando a scuola non è stata programmata alcuna attività, è un atto illegittimo.

In tal caso il dirigente scolastico non può chiedere al docente, che non si è presentato fisicamente in servizio dopo il termine delle ferie, di giustificare con sollecitudine l’assenza. Tale richiesta non può essere avanzata perché il docente non ha obblighi contrattuali della ripresa di servizio al termine delle ferie, come invece hanno gli amministrativi, i tecnici di laboratorio e i collaboratori scolastici.

Fa eccezione proprio il personale docente perchè il servizio degli insegnanti è diviso tra l’orario settimanale durante il periodo delle lezioni e quello delle attività collegiali e funzionali all’insegnamento che devono essere programmate ad inizio anno scolastico in un piano annuale deliberato dal Collegio docenti.

Orario servizio docenti

Leggendo il comma 5 dell’art. 28 del CCNL scuola 2006/2009 che prevede che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”, si comprende che tali orari settimanali di servizio sono applicabili soltanto durante il periodo delle lezioni e non nei periodi di interruzione dell’attività di insegnamento in classe.

Questo significa che se in una data Regione la scuola inizierà il 20 settembre 2021, l’art. 28 comma 5 del contratto scuola si applica a partire dal 20 settembre, mentre dall’1 settembre fino al 19 settembre non è applicabile l’orario settimanale dello svolgimento dell’attività d’insegnamento prevista dalla suddetta norma.

In buona sostanza l’ordinario orario settimanale dei docenti è obbligatorio solo nei periodi in cui si svolgono le lezioni in classe, come stabilito dal decreto sul calendario scolastico 2021/2022 deliberato e approvato della Giunta regionale, ma non continua la sua efficacia quando gli alunni sono in vacanza (primi giorni di settembre, in giugno dopo la chiusura della scuola, durante le festività di Natale e Pasqua).

Nelle prime settimane di settembre il tempo dedicato alle attività di programmazione in seno ai dipartimenti e il tempo dedicato ai Collegi dei docenti è calcolato, ai sensi del comma 3 dell’art. 29 del contratto collettivo nazionale della scuola.

In tale norma contrattuale è scritto che “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

È utile sapere che la partecipazione alle riunioni suddette, la loro data di svolgimento e il tempo della loro durata, deve essere programmata e deliberata dal Collegio docenti in un apposito piano annuale delle attività. In tale piano si stabilisce un calendario dove vengono indicati tutti gli incontri di programmazione disciplinare, dei collegi docenti e dei colloqui scuola-famiglia per un massimo di 40 ore e, poi, si programmano anche tutti i consigli di classe per ulteriori 40 ore.

Corsi di apprendimento

Al di fuori del piano delle attività e delle 40+40 ore di riunioni programmate, i docenti hanno un altro impegno lavorativo introdotto dal decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. Questo nuovo impegno orario dei docenti è previsto nell’art. 58, comma 1 lettera c), in cui è disposto che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali integrazioni e rafforzamento degli apprendimenti sono dei veri e propri corsi di insegnamento che non prevedono pagamento aggiuntivo e dovrebbero essere attivati nelle prime settimane di settembre.

Il numero di ore da svolgere e le modalità con cui attivare tali corsi, dovrebbe essere stabilito dal collegio dei docenti.